Prova della preesistenza al 1967 e sanzione per inottemperanza alla demolizione (C.G.A.R.S. n. 1036 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, grava sul proprietario l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché egli è l’unico soggetto nella disponibilità di documenti e elementi idonei a dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione. La preesistenza alla legge n. 765 del 1967 può ritenersi provata dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti di cui sia dimostrata la provenienza, mentre non concorre a tale prova la dichiarazione resa dal dante causa nell’atto pubblico in ordine alla regolarità del fabbricato. L’onere della prova contraria si trasferisce in capo all’amministrazione solo quando il privato deduca concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 colpisce la condotta di inottemperanza all’ordine di demolizione e non la realizzazione dell’abuso edilizio: si tratta di fattispecie sanzionatorie ontologicamente distinte, con la conseguenza che il principio di irretroattività non opera rispetto alla data di edificazione.
Il Fatto
Il Comune di Palma di Montechiaro ha adottato due provvedimenti nei confronti del proprietario di un fabbricato costituito da piano terra e prima elevazione, della superficie di circa 122 mq: l’ordinanza dirigenziale n. 100 del 27 luglio 2017, con cui è stata ingiunta la demolizione dell’immobile ritenuto eseguito senza permesso di costruire, e l’ordinanza n. 43 del 18 aprile 2018, con cui è stata comminata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il ricorrente aveva acquisito l’immobile con atto di compravendita del 12 novembre 2010, nel quale il dante causa dichiarava che la costruzione era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che non erano stati posti in essere interventi edilizi abusivi. Su tale dichiarazione si fondava l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, sul presupposto che l’immobile, realizzato prima della legge n. 765 del 1967, non necessitasse di titolo abilitativo. Il TAR Sicilia-Palermo ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo non provata la preesistenza e legittima la sanzione pecuniaria. L’appellante ha reiterato le censure in due motivi, attinenti rispettivamente al travisamento dei fatti e alla illegittimità derivata della sanzione per violazione del principio di irretroattività.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto sul piano dell’onere probatorio. Richiamando il proprio orientamento, il Collegio conferma che l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione incombe sul privato interessato in applicazione del principio di vicinanza della prova, il quale non costituisce un’inversione arbitraria dell’onere probatorio ma riflette la logica distribuzione degli oneri in base alla maggiore facilità di accesso alle fonti di prova. Il privato è il soggetto che meglio conosce la storia del proprio immobile e dispone della relativa documentazione.
Quanto agli elementi prodotti, la dichiarazione del dante causa contenuta nell’atto pubblico non è sufficiente: le sole dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche se rese in atti pubblici, non dimostrano l’epoca di realizzazione del manufatto. La preesistenza alla legge n. 765 del 1967 può essere provata dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti — riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, altro atto pubblico o privato di cui sia dimostrata la provenienza — e non dalla dichiarazione sulla regolarità del fabbricato resa dal dante causa.
Nemmeno l’aerofotogrammetria del 1973 assume valore decisivo: è successiva al 1967 e coevo al frazionamento catastale dell’area, circostanza che ne compromette il valore probatorio. L’elemento dirimente è la documentazione catastale prodotta dal Comune, dalla quale risulta che l’area di sedime è stata frazionata il 26 luglio 1973, data in cui era classificata come “Seminativo Arboreo” e solo successivamente accertata come “Ente urbano” con l’accatastamento del 2006. Se l’esatta area di sedime è stata frazionata nel 1973, non è possibile che su di essa fosse già edificato un immobile a due livelli. Il Collegio precisa inoltre che l’onere della prova contraria si trasferisce all’amministrazione solo quando il privato deduca concreti elementi di fatto sull’epoca dell’abuso, evenienza che nella specie non ricorre.
Il secondo motivo è respinto perché fondato su un duplice errore: presuppone la dimostrazione della preesistenza al 1967, non fornita, e misconosce i principi sull’applicazione temporale della sanzione pecuniaria. L’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 colpisce la condotta di inottemperanza all’ordine di demolizione e non la realizzazione dell’abuso, trattandosi di fattispecie sanzionatorie ontologicamente distinte. Ciò che rileva è l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione: nella specie l’ordine è stato emesso il 27 luglio 2017, quindi dopo l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 (12 novembre 2014), e l’inottemperanza si è verificata decorsi novanta giorni dalla notifica, quando la norma sanzionatoria era già pienamente vigente.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori.
Nota della Redazione
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