Convenzione di lottizzazione, prescrizione e proroga non concordata da tutti i lottizzanti (TAR Calabria n. 100 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione di lottizzazione costituisce espressione dell’autonomia negoziale dei contraenti, ancorché inserita in un procedimento amministrativo. Ne deriva che la sua modifica, e in particolare la proroga del termine di efficacia, esige il consenso di tutti i soggetti che l’hanno sottoscritta, secondo i principi civilistici in tema di formazione e modifica degli accordi, richiamati dall’art. 11, comma 3, legge n. 241/1990. La proroga concordata non può in ogni caso determinare lo sforamento del termine massimo decennale fissato dall’art. 28, comma V, legge n. 1150/1942. Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla convenzione decorre dalla scadenza del termine di validità della stessa e ha durata ordinaria decennale. L’obbligo di trasferimento delle aree non ha natura solidale, ma grava sul singolo attuale proprietario del bene, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione sollevata da uno solo dei convenuti non giova agli altri.
Il Fatto
Nel 2000 il Comune di Diamante stipulava con una società immobiliare e un altro lottizzante una convenzione di lottizzazione, che all’art. 3 obbligava i lottizzanti a cedere gratuitamente al Comune le aree destinate a opere di urbanizzazione. L’art. 11 subordinava il passaggio di proprietà a una richiesta dell’amministrazione, da formularsi entro dieci anni dalla stipula.
Le opere venivano completate nel 2011, previa proroga del termine concessa dal Consiglio comunale nel 2010. Il trasferimento non seguiva. Anzi, nel 2020 la società alienava a un terzo due particelle, che questi recintava. Esperito inutilmente l’invito a trasferire, il Comune agiva ex art. 2932 c.c. davanti al TAR, chiedendo la sentenza costitutiva. Il convenuto eccepiva decadenza, prescrizione e inopponibilità degli obblighi per mancata rinnovazione della trascrizione. La società, regolarmente evocata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina prioritariamente l’eccezione di prescrizione. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7186 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8006 del 2021, ribadisce che la prescrizione decorre dal termine ultimo di validità della convenzione, mentre il Comune dispone poi del termine ordinario decennale per azionare i propri diritti (Cons. Stato, Sez. II, n. 2532 del 2020).
Nel caso concreto il termine decennale dell’art. 11 sarebbe spirato il 28 aprile 2010, con decorrenza da quella data del termine prescrizionale e compimento il 28 aprile 2020. Occorre quindi verificare l’incidenza della proroga deliberata nel 2010.
La Corte qualifica la convenzione di lottizzazione come incontro di volontà retto dal codice civile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4810 del 2013), non soggetta a regole pubblicistiche di durata. La richiesta di proroga costituisce proposta di modifica contrattuale, che esige l’accettazione di tutte le parti originarie (Cons. Stato, Sez. IV, n. 693 del 2011; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2313 del 2015), né può superare il tetto decennale (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 402 del 2012).
La proroga è pertanto inefficace sotto un duplice profilo: l’altro lottizzante non è stato coinvolto nella negoziazione, e il termine di efficacia era già fissato al massimo decennale consentito dall’art. 28, comma V, legge n. 1150/1942. Il Tribunale valorizza in chiave sistematica i successivi interventi legislativi di proroga (art. 30, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013; art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 76/2020; art. 10-septies, comma 1, lett. b), d.l. n. 21/2022), che confermano l’impossibilità di derogare per via negoziale al limite legale.
L’eccezione di prescrizione è dunque fondata, ma opera solo nei confronti del convenuto che l’ha sollevata. L’obbligazione azionata non ha natura solidale, ma grava sul singolo attuale proprietario. Nei confronti della società non costituita l’azione va accolta, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e ordine di trascrizione. Le spese sono compensate. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti, ravvisando nella inerzia ultradecennale dell’amministrazione un possibile danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.