Ottemperanza valutata al momento della decisione e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1036 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’interesse alla decisione deve sussistere al momento della pronuncia e va valutato con riferimento all’attualità dell’inottemperanza. Ove sopravvenga un nuovo provvedimento amministrativo che ridetermini l’assetto già annullato, le domande di esecuzione che presuppongono l’assenza di quel provvedimento perdono il loro oggetto. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il deposito di documenti sopravvenuti, divenuti esistenti solo dopo la scadenza del termine, è ammissibile ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., a condizione che sia garantito il contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda riguarda una strada privata nel quartiere di Longuelo, nel Comune di Bergamo, di proprietà di una società e attraversante un campo da golf. Una sentenza civile passata in giudicato ha accertato la proprietà privata e l’esistenza di una servitù di passaggio in favore del Comune. Con delibera consiliare del 2022 l’amministrazione aveva approvato lo spostamento della servitù, seguito da atto notarile.
L’associazione ricorrente aveva impugnato quella delibera, ottenendone l’annullamento con sentenza del 17 maggio 2024, non appellata. La sentenza, pur riconoscendo il potere dell’amministrazione di modificare il diritto, aveva ravvisato un difetto di motivazione e di istruttoria, lasciando fermo il potere di rideterminarsi. Dopo la riapertura e la nuova chiusura della strada, l’associazione ha agito per l’ottemperanza, chiedendo di dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di spostamento e di rimuovere la segnaletica. N medio del giudizio il Comune ha adottato una nuova delibera che ha confermato lo spostamento.
La Motivazione della Corte
Il primo nodo è processuale. L’associazione ha eccepito la tardività del deposito della nuova delibera, avvenuto dopo la scadenza del termine per i documenti. Il Tribunale ritiene l’eccezione infondata richiamando l’art. 54, comma 1, c.p.a., che consente l’autorizzazione eccezionale della produzione tardiva quando la tempestività sia risultata estremamente difficile. La regola vale a fortiori per i documenti che non esistevano ancora alla scadenza del termine.
Il Collegio verifica che la richiesta sia stata formulata dal Comune nella memoria di replica e che il contraddittorio sia stato garantito: l’associazione ha potuto dedurre sul documento e in udienza. La produzione è dunque ammessa.
Nel merito, il Tribunale rileva che la ricorrente non prospetta più un’inottemperanza attuale, limitandosi a invocare un’inottemperanza intercorsa nel periodo tra la sentenza di annullamento e la nuova delibera. Le domande proposte presuppongono l’assenza di una delibera consiliare che giustifichi la chiusura della vecchia strada e la validità del contratto di spostamento.
Quel presupposto è venuto meno. La nuova deliberazione ha confermato lo spostamento della servitù, così orientando in senso difforme rispetto all’interesse azionato e rendendo non più attuale la dedotta inottemperanza. Il ricorso è perciò dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.