Cittadinanza italiana: i precedenti penali dei familiari conviventi giustificano il diniego (TAR Lazio n. 4704 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 richiede una valutazione discrezionale che non riguarda solo la condotta del richiedente ma anche quella dei familiari conviventi. I precedenti penali dei genitori che convivono con l’istante costituiscono un legittimo motivo di diniego, perché la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare comportamenti contrari all’ordinamento giuridico, compromettendo il giudizio prognostico sull’utile inserimento nella comunità nazionale. Tale giudizio prescinde dagli esiti processuali penali, potendo l’Amministrazione valutare autonomamente gli stessi fatti sul piano amministrativo, e non viola il principio della personalità della responsabilità penale, poiché non estende al richiedente le conseguenze penali ma ne valuta solo l’affidabilità.

Il Fatto

Un cittadino straniero presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana nel 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, ritenendo ostativi i precedenti penali del padre convivente del ricorrente, tra cui segnalazioni per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, truffa e guida in stato di ebbrezza, e della madre per maltrattamenti in famiglia.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione avesse basato il provvedimento esclusivamente su notizie di reato, senza considerare la successiva archiviazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente accolto la richiesta di stralcio della documentazione depositata tardivamente dal Ministero, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., che consente la produzione di documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. I precedenti penali dei genitori conviventi costituiscono un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità del nucleo familiare di riferimento. La circostanza che tali precedenti non riguardino direttamente il ricorrente non inficia la legittimità del diniego: i rapporti filiali evidenziano un legame stabile e duraturo, per cui la stabilità parentale potrebbe indurre l’interessato ad agevolare comportamenti in contrasto con l’ordinamento. Rilievo ulteriore è che l’acquisto della cittadinanza comporta benefici indiretti per i familiari, tra cui l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998.

La Corte ha precisato che le condotte contestate ricadono nel periodo di osservazione rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda, in cui devono maturare i requisiti per la concessione dello status. Per gli addebiti più risalenti, come la truffa del 2006, il mero decorso del tempo non esclude la portata offensiva del fatto, trattandosi di una valutazione globale e sintetica, che considera i precedenti come indicatori della personalità del richiedente.

Quanto all’eccepita archiviazione delle notizie di reato per violenza sessuale e maltrattamenti, il Collegio ha richiamato il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico: lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza sui piani penale e amministrativo. L’Amministrazione può quindi valutare negativamente i fatti anche a prescindere dagli esiti processuali. Infine, la guida in stato di ebbrezza è stata considerata un legittimo fattore negativo, in ragione dell’evoluzione del giudizio di disvalore verso i reati stradali e della loro valenza quale indice di scarsa assimilazione dei valori fondamentali della comunità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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