Accesso agli atti sulla classificazione delle strade e interesse del proprietario limitrofo (TAR Toscana n. 1036 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile e fondato l’accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, alla documentazione del Comune concernente l’elenco delle strade comunali e il certificato storico toponomastico delle strade vicinali. L’interesse del titolare di un immobile limitrofo a conoscere l’esatta classificazione delle strade che vi danno accesso è concreto e attuale, ove la qualificazione incida sulla natura giuridica e sull’uso della viabilità. Gli atti di classificazione, pur avendo efficacia dichiarativa e non costitutiva, non sono per ciò solo sottratti all’accesso, rientrando nella nozione ampia di documento amministrativo e di pubblica amministrazione. Il Comune è tenuto a esibire la documentazione entro il termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, usufruttuaria di un’unità immobiliare ad uso abitativo nel Comune di Barberino di Mugello, ha presentato il 7.02.2025 un’istanza di accesso per ottenere l’elenco delle strade comunali e il certificato storico toponomastico relativi a due vie del territorio. Le strade interessate davano accesso alla sua abitazione e sono state coinvolte da interventi connessi alla realizzazione dell’Autostrada del Sole e, più di recente, della Variante di Valico.
Il Comune aveva riclassificato una delle vie come strada vicinale. Da qui la richiesta di conoscere l’esatta qualificazione dei tracciati. Formatosi il silenzio sull’istanza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento e per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’unica censura, incentrandola sulla sussistenza dell’interesse all’accesso. La ricorrente ha precisato la propria posizione di usufruttuaria di un immobile posto in prossimità delle aree cui si riferisce la richiesta. Le strade sarebbero state modificate nel tracciato, con conseguente variazione della classificazione.
Il Tribunale ritiene effettivo l’interesse a conoscere la classificazione delle vie limitrofe all’abitazione. Non si tratta di un interesse emulativo o esplorativo: la qualificazione incide sulla natura giuridica e sull’utilizzo della viabilità. La documentazione rientra nelle competenze del Comune e integra atti a contenuto generale e astratto, conoscibili da una collettività indifferenziata.
Proprio perché tali, gli atti avrebbero dovuto essere immediatamente disponibili o estensibili dall’Amministrazione ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’inclusione di una strada nell’elenco delle strade comunali o vicinali ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (Cons. Stato, Sez. IV, 25/11/2013, n. 55969). Ciò non esclude l’accesso: la classificazione avviene in applicazione di determinati requisiti e il conseguente assoggettamento a uso pubblico incide sulla viabilità.
La Corte richiama inoltre la nozione ampia di documento amministrativo e di pubblica amministrazione, estesa all’accesso civico su informazioni e dati (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2025, n. 2922). Il ricorso è quindi fondato: il Comune deve disporre l’esibizione della documentazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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