Accertamento di conformità e improcedibilità del ricorso avverso ordine di demolizione (TAR Lazio n. 804 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, successiva all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, rende inefficace il provvedimento demolitorio e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza di sanatoria obbliga il Comune ad adottare un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che supera quello gravato. In caso di diniego, l’Amministrazione deve emettere una nuova ordinanza di demolizione con nuovi termini di adempimento. L’ordine demolitorio non può ritenersi meramente sospeso, difettando i presupposti dell’art. 21 quater della l. n. 241/1990. L’interesse al ricorso si sposta sulla nuova determinazione sanzionatoria.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Ponza ha ordinato la demolizione di una serie di interventi realizzati sui loro terreni in assenza del titolo edilizio, dell’autorizzazione paesaggistica e di quella sismica. Hanno dedotto la risalente realizzazione delle opere da parte dei precedenti proprietari, la violazione delle garanzie procedimentali e il difetto di motivazione. Con un secondo motivo hanno contestato l’erroneità degli accertamenti, la possibile regolarizzazione di alcuni abusi e la parziale difformità di altri dal titolo edilizio, con conseguente necessità di applicare una sanzione pecuniaria anziché quella demolitoria.

Il Comune si è costituito sostenendo l’infondatezza del ricorso. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. In vista dell’udienza i ricorrenti hanno depositato un’istanza di accertamento di conformità per regolarizzare gli abusi contestati, rappresentando che il Comune non si era ancora espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene assorbente il rilievo per cui risulta agli atti la presentazione, da parte dei ricorrenti, in data successiva all’ordinanza di demolizione, di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 riferita ai manufatti colpiti dal provvedimento.

Il Tribunale conferma la propria adesione all’orientamento secondo cui la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, successiva all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento e quindi improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame dell’abusività dell’opera comporta l’adozione necessaria di un nuovo provvedimento che vale a superare quello gravato: in caso di diniego, il Comune dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione con nuovi termini per ottemperarvi. Vengono richiamate, tra le altre, Cons. St., V, n. 7203/2024 e Cons. St., VI, n. 5267/2021, oltre a precedenti conformi del medesimo Tribunale.

Il Collegio reputa tale orientamento preferibile rispetto a quello che configura una sospensione dell’ordine demolitorio. Anche l’istanza di accertamento di conformità è riconducibile alle sanatorie, e nel silenzio della legge non si comprende la diversità di effetti rispetto alle altre tipologie. Non risultano poi i presupposti di legge per la sospensione: l’art. 21 quater della l. n. 241/1990 ammette la sospensione dell’efficacia per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, ad opera dello stesso organo che ha emanato il provvedimento, mentre nel caso di specie non sono rinvenibili previsioni in tal senso.

Il Tribunale osserva infine che, anche in caso di rigetto tacito dell’istanza, l’Amministrazione è comunque chiamata a rinnovare il procedimento sanzionatorio e a rieditare il potere con un atto che, pur di tenore analogo, non può ritenersi meramente confermativo, recando nuovi termini di adempimento. L’interesse al ricorso si sposta quindi sulla nuova determinazione.

Ritenuto che l’ordinanza gravata ha perduto efficacia per la presentazione dell’istanza, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra censura. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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