Annullata la nota di diniego della licenza Ncc dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 10-bis, comma 6, D.L. n. 135/2018 (TAR Lombardia n. 1093 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego di rilascio di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente fondato sulla moratoria di cui all’art. 10-bis, comma 6, D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, laddove tale disposizione sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137 del 19.07.2024. La declaratoria di incostituzionalità, intervenuta dopo l’attivazione del registro elettronico nazionale, determina il venir meno dell’ostacolo al rilascio di nuove autorizzazioni, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza dell’operatore.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore del trasporto non di linea proponeva ricorso avverso la nota con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di rilascio di licenza per il servizio di noleggio con conducente, motivando il diniego sulla base del disposto normativo che, fino alla piena operatività del Registro Elettronico Nazionale Taxi e Ncc, inibiva ai Comuni il rilascio di nuove autorizzazioni. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa disapplicazione della norma, sollevando anche questione di legittimità costituzionale e prospettando rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 10-bis, comma 3, D.L. n. 135/2018 aveva previsto l’istituzione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. Il successivo comma 6 della medesima disposizione inibiva il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di Ncc fino alla piena operatività del registro.
Il Collegio ha rilevato che il registro era stato istituito con decreto ministeriale n. 4 del 19.02.2020, ma l’operatività era stata sospesa dal decreto ministeriale n. 86 del 20.02.2020, che subordinava l’attivazione all’adozione di specifiche relative al foglio di servizio in formato elettronico. Tale sospensione aveva determinato un blocco prolungato del settore di mercato, come riconosciuto dal TAR Lazio con sentenza n. 3776 del 23.12.2024.
Il Giudice ha quindi richiamato la sentenza n. 6068 del 27.03.2024 del TAR Lazio, che aveva annullato il decreto n. 86/2020, riscontrando l’illegittimità della subordinazione dell’attivazione del registro all’individuazione delle specifiche del foglio di servizio. Ha inoltre valorizzato la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 137 del 19.07.2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 10-bis, comma 6, D.L. n. 135/2018 per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 2, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 49 T.F.U.E.
Alla luce di tali intervenute pronunce, il Tribunale ha concluso che, essendo stato attivato il registro e non essendo la sua operatività subordinata a ulteriori condizioni, erano venuti meno gli ostacoli al rilascio delle nuove autorizzazioni. Il diniego impugnato, fondato sulla norma dichiarata incostituzionale, è stato pertanto ritenuto illegittimo, con conseguente annullamento del provvedimento. Le peculiarità della vicenda hanno indotto il Collegio a compensare le spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.