Proroga del termine per il commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 210 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può accordare al commissario ad acta, su sua motivata istanza, una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, allorché le ragioni illustrate e la complessità dell’attività da compiere ne dimostrino la necessità. Il nuovo termine, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, deve essere determinato in misura congrua rispetto all’opera residua. Il compenso per l’attività commissariale è liquidato al termine dell’incarico, sulla base della relazione finale, secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002 (artt. 57, 49 e 83 del Testo unico delle spese di giustizia).
Il Fatto
Una società cooperativa otteneva dal Giudice di Pace di Campobasso un decreto ingiuntivo nei confronti di un’Unione di Comuni, rimasto insoddisfatto. Adita in sede di ottemperanza, la società vedeva accogliere il proprio ricorso dal TAR Molise con la sentenza n. 121/2025, che condannava l’ente a dare integrale esecuzione al titolo, nel termine di 90 giorni, nominando fin d’ora il Prefetto di Campobasso, o un suo delegato, quale commissario ad acta per l’esecuzione del decisum.
Nel corso dell’incarico, il commissario ad acta nominato dal Prefetto depositava un’istanza con cui chiedeva, motivatamente, la concessione di un congruo periodo di proroga per portare a termine l’attività commissariale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di dover accogliere l’istanza, valorizzando le ragioni illustrate dal commissario ad acta e avuto riguardo alla complessità dell’incarico conferito. La decisione si fonda sulla necessità di assicurare l’effettiva e integrale esecuzione del giudicato, che costituisce la finalità propria del giudizio di ottemperanza, senza lasciare che l’inerzia dell’amministrazione o le difficoltà operative possano vanificare il risultato ottenuto dal creditore.
Nel concedere la proroga, il Collegio ha assegnato un termine di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze rappresentate. Sul punto, la scelta di ancorare la decorrenza del termine alla comunicazione o alla notifica dell’ordinanza risponde all’esigenza di certezza dei tempi dell’esecuzione commissariale.
Quanto al compenso, il TAR ha precisato che lo stesso andrà stabilito alla luce dell’attività effettivamente disimpegnata, quale risulterà dalla relazione finale del commissario, secondo la disciplina di cui agli artt. 57, 49 e segg., e 83 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). La liquidazione è quindi rinviata al momento conclusivo dell’incarico, in modo da rapportarla all’opera concretamente svolta.
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Nota della Redazione
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