Sopravvenuta definizione dell’inerzia e prosecuzione del giudizio di annullamento (TAR Puglia n. 1036 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dall’istante determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda ex art. 31 c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse. Tale sopravvenienza non travolge l’autonoma domanda di annullamento del titolo abilitativo, che conserva la propria ragione d’essere e impone la prosecuzione del giudizio. La definizione della sola azione avverso l’inerzia non esaurisce quindi il thema decidendum, restando riservata al definitivo la statuizione sulle spese. Il principio opera anche quando la parte istante abbia agito in via ancipite, cumulando domanda impugnatoria e domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili, titolare di un impianto eolico in corso di autorizzazione, ha impugnato davanti al TAR Puglia la procedura abilitativa semplificata presentata da altra società per un progetto agrivoltaico insistente sulla medesima area. La ricorrente ha dedotto l’incompatibilità tecnica fra i due impianti e la violazione dell’ordine cronologico di priorità nella disciplina degli impianti FER.

Con il medesimo ricorso la società ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di esercizio dei poteri inibitori e di autotutela, rimasta inerte. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la nota con cui il Comune ha qualificato la PAS come titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto, oltre agli atti presupposti. In pendenza del giudizio le parti hanno individuato una soluzione tecnica mediante delocalizzazione della turbina, e la Provincia ha rilasciato il PAUR alla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sopravvenienza procedimentale, intervenuta con la nota del 27 marzo 2024, ha determinato il superamento dell’inerzia che aveva indotto la ricorrente a proporre il ricorso introduttivo. Sotto questo profilo la domanda proposta ex art. 31 c.p.a. avverso il silenzio del Comune è divenuta priva di oggetto, con conseguente declaratoria di improcedibilità parziale per sopravvenuto difetto d’interesse.

La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., che disciplinano rispettivamente i casi di improcedibilità e la definizione del giudizio con sentenza non definitiva. Il Tribunale distingue nettamente le due azioni cumulate: l’accertamento dell’obbligo di provvedere, divenuto inutile per effetto dell’atto sopravvenuto, e l’annullamento del titolo abilitativo, che mantiene intatta la propria autonomia.

Quanto alla domanda impugnatoria, il Collegio dispone la prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza pubblica del 10 marzo 2026. La scelta riflette la necessità di non confondere l’esito dell’azione avverso il silenzio con quello dell’azione di annullamento, che richiede l’esame dei motivi di illegittimità della PAS e degli atti connessi.

Il Tribunale riserva espressamente al definitivo il regolamento sulle spese processuali, coerentemente con la natura non definitiva della pronuncia. Analogamente, non si pronuncia nel merito dell’eccezione di difetto di interesse opposta dal Comune rispetto all’azione impugnatoria, che resta da scrutinare in sede di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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