Classificazione alta valenza turistica delle aree demaniali e obbligo di istruttoria documentata (Cons. Stato n. 10370 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione delle aree demaniali marittime ad alta valenza turistica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica che impone un’istruttoria completa e l’indicazione delle fonti utilizzate. Il provvedimento che modifica in rialzo i punteggi della scheda di analisi deve esplicitare i dati e le fonti da cui deriva la variazione, non potendosi fondare su mere asserzioni o su fatti notori. La sola cessazione dello stato di emergenza sanitaria non giustifica il ritorno a una classificazione superiore, né il conseguente aumento dei canoni concessori, in assenza di riscontri statistici verificabili. Il difetto di istruttoria e di motivazione è rilevabile d’ufficio dal giudice amministrativo e impone l’annullamento dell’atto e la rinnovazione del procedimento. La documentazione istruttoria va prodotta nel giudizio di primo grado, non essendo ammissibile la sua prima acquisizione in appello.

Il Fatto

Le società appellate, concessionarie di aree demaniali marittime per stabilimenti balneari sul litorale di Ostia, impugnavano dinanzi al TAR Lazio la deliberazione del Municipio X di Roma Capitale n. 33 del 24 ottobre 2022. Con tale atto la Giunta aveva riclassificato il territorio attribuendogli 64,5 punti e collocandolo in categoria A, ad alta valenza turistica, con conseguente aumento dei canoni per le annualità 2022-2023.

Le ricorrenti contestavano il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, lamentando anche i danni da mareggiate. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava in parte qua la delibera, ravvisando il vizio istruttorio e motivazionale su diverse voci della scheda. Roma Capitale proponeva appello, deducendo travisamento dei fatti e errata applicazione del precedente di Cons. Stato, Sez. VII, n. 129 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza. In via preliminare ritiene inammissibile, ex art. 104 cod. proc. amm., la documentazione depositata solo in appello: si tratta degli atti sui quali la riclassificazione si fonda, che l’amministrazione avrebbe dovuto produrre nei termini dell’art. 46, comma 1, cod. proc. amm. unitamente al provvedimento impugnato. La lacuna istruttoria è imputabile alla parte e non ricorrono i presupposti dell’istruttoria indispensabile.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo regionale: l’art. 46 bis della legge regionale Lazio n. 13/2007, inserito dall’art. 2, comma 54, lett. d), della legge regionale n. 7/2014, demanda ai Comuni la classificazione secondo criteri e indicatori definiti, con applicazione dei dati medi dell’ultimo triennio. Il comma 55 richiama la tabella dell’Allegato 1.

Quanto alle voci B1, B2 e B3, la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che il rialzo dei punteggi è giustificato nella delibera solo con la fine dell’emergenza Covid, senza ulteriori fattori di crescita documentati. Le deduzioni dell’amministrazione sui dati ISTAT sono tardive e, in ogni caso, non supportate da produzione documentale: il Comune non ha depositato gli atti dell’istruttoria né indicato la fonte e il periodo di calcolo, allegando mere immagini riferite genericamente al “territorio di Roma”.

Analogo ragionamento vale per la voce C1: il decreto regionale del 26 aprile 2022, richiamato dall’appellante, non contiene una valutazione sui criteri della scheda e il suo Allegato 2 indica due zone interdette alla balneazione. Per la voce A3, l’amministrazione ha estrapolato i dati solo dal “Rapporto Spiagge 2022” di Legambiente, senza indicare la fonte in sede procedimentale; la Corte richiama il precedente n. 129/2023, che ha riscontrato identico vizio per le annualità 2014-2018. Quanto alle aree protette (voce A2), le deduzioni comunali restano generiche e non confutano il difetto di istruttoria sulla collocazione delle stesse rispetto al demanio marittimo.

Il Collegio ordina pertanto la rinnovazione del procedimento, nella quale l’amministrazione valuterà con apposita istruttoria gli elementi di fatto, anche relativi ai fenomeni erosivi, dando conto delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *