Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3202 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria consacrata nel giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria presuppone la verifica, in capo all’Amministrazione, dell’integrale esecuzione del titolo esecutivo giudiziale. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che abbia dato esecuzione al giudicato solo nelle more del giudizio di ottemperanza, comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per un importo complessivo di euro 2.000,00, relativo a più annualità scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, non aveva dato esecuzione alla pronuncia, ormai passata in giudicato.
La ricorrente proponeva quindi azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’accredito dell’importo sulla Carta del Docente, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della comunicazione di parte ricorrente, depositata in data 1 aprile 2026, circa l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia nelle more del giudizio. Tale circostanza ha integrato la piena soddisfazione della pretesa creditoria azionata in ottemperanza, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è stata pertanto pronunciata, non residuando alcuna utilità ulteriore che la ricorrente potesse conseguire dall’esito del giudizio. L’esecuzione del titolo, infatti, aveva già integralmente realizzato l’effetto satisfattivo proprio dell’azione di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione soccombente in senso virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. L’importo liquidato in euro 800,00 per compensi, oltre IVA e accessori, è stato distratto in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
La decisione, infine, ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, conformemente alla regola di cui all’art. 114, comma 4, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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