Annullata la conclusione negativa della conferenza di servizi per difetto di istruttoria sulla destinazione d’uso (TAR Campania n. 5069 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo esercizio di un’attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere. La stretta connessione tra aspetti urbanistico-edilizi e aspetti funzionali di concreta destinazione d’uso implica che, una volta che l’amministrazione abbia reso edotta la società della carenza dei primi, il termine per la maturazione del silenzio assenso non possa considerarsi decorrente. È illegittima la conclusione negativa della conferenza di servizi che, per negare l’autorizzazione commerciale, si fondi su generiche criticità edilizio-urbanistiche senza distinguere le porzioni del complesso immobiliare interessate da procedure di condono pendenti e senza chiarire l’effettiva destinazione d’uso dei locali. La riattivazione del procedimento in autotutela da parte dell’amministrazione conferma il vizio di carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del commercio di mobili e arredi, aveva stipulato un contratto preliminare di locazione per acquisire la disponibilità di un immobile commerciale nel Comune di Castellammare di Stabia. Aveva presentato al SUAP un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per una media struttura di vendita non alimentare e una distinta istanza per l’installazione di impianti pubblicitari permanenti. Il Comune aveva indetto una prima conferenza di servizi, conclusasi negativamente con determinazione del 30 settembre 2024, sulla base di un parere del Settore Urbanistica che rilevava presunte irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile. A seguito di osservazioni della società, l’amministrazione aveva indetto una nuova conferenza, conclusasi ancora negativamente con la determinazione del 21 febbraio 2025, fondata sul rilievo che la destinazione d’uso produttiva dell’immobile, derivante dalla licenza edilizia del 1970, fosse incompatibile con l’attività commerciale.
La società impugnava i provvedimenti deducendo, tra l’altro, l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione, la nullità degli atti per difetto dei presupposti e il difetto di istruttoria in relazione alla destinazione d’uso dei locali e alle pratiche di condono edilizio pendenti. Si costituivano in giudizio il Comune e la società proprietaria dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione commerciale. La circostanza che il procedimento fosse stato interessato da plurime richieste istruttorie e da una comunicazione espressa con cui il Comune aveva segnalato l’impossibilità di invocare il silenzio assenso in ragione dell’assenza di un valido titolo abilitativo deponeva, unitamente alla mancata impugnazione degli atti endoprocedimentali, in senso ostativo al perfezionamento del titolo per silentium.
Nel merito, il Collegio ha invece riscontrato un evidente difetto di istruttoria nei provvedimenti impugnati. Il diniego si fondava sull’inesistenza del requisito urbanistico-edilizio, ma l’amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento idoneo a superare la questione della destinazione d’uso dell’immobile. Dagli atti emergeva infatti che la porzione oggetto dell’insediamento commerciale faceva parte di un più ampio complesso immobiliare in cui svolgevano attività altre attività commerciali, senza che il Comune avesse distinto le varie parti né chiarito quali fossero effettivamente interessate dalle contestate difformità e dalle istanze di condono rimaste pendenti.
Ulteriore conferma del modus operandi contraddittorio e lacunoso dell’amministrazione era desunta dalla nota con cui il Comune, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, aveva riattivato il procedimento richiedendo documentazione integrativa per l’eventuale esercizio del potere di autotutela. Tale circostanza, pur non rilevante ai fini del presente giudizio, corroborava la sussistenza dei vizi di carenza di istruttoria e motivazione.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti conseguenti alla riedizione del potere da parte dell’amministrazione comunale. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto genericamente formulata e priva di qualsivoglia allegazione probatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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