Distanziometro sale gioco legittimo se la delocalizzazione non è impossibile (Cons. Stato n. 10378 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni comunali di distanziometro dalle c.d. luoghi sensibili sono legittime quando non determinano una totale inibizione dell’attività di gioco lecito nel territorio comunale né rendono impossibile in concreto la delocalizzazione degli esercizi esistenti, per insufficienza quantitativa delle aree o per limitazioni urbanistico-edilizie. Il giudizio di proporzionalità va condotto in concreto: la sola difficoltà economica del trasferimento, pur rilevante, non integra l’effetto espulsivo se permangono immobili idonei e se altri operatori hanno già delocalizzato nella zona ammessa. La verificazione disposta in appello, letta nel suo complesso, non vincola il giudice al singolo dato tecnico ma concorre alla valutazione unitaria di sostenibilità quantitativa ed economica. Il distanziometro persegue finalità di tutela della salute e dei soggetti vulnerabili, nonché di contenimento delle conseguenze sociali del gioco compulsivo, e trova copertura nell’art. 41 Cost., che ammette programmi e controlli per fini sociali.
Il Fatto
La società appellante gestiva due sale con apparecchi da gioco nel Comune di Forlì. La Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta del 2017, ha vietato l’apertura di locali di gioco lecito e la conduzione di sale già operanti a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili. Il Comune ha adottato la mappatura di tali luoghi e, con provvedimenti dirigenziali del 5 giugno 2018, ha intimato la chiusura delle sale entro il 30 giugno 2018.
La società ha impugnato dinanzi al TAR Emilia Romagna, che ha rigettato il ricorso. Propone appello censurando il difetto di accertamento in concreto dell’effetto espulsivo, la lesione del diritto di proprietà e la violazione dell’art. 41 Cost. in materia di iniziativa economica privata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama anzitutto la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 300/2011 e n. 108/2017), che ha escluso l’invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico, qualificando le misure come finalizzate a tutelare soggetti vulnerabili e a prevenire il gioco compulsivo. Sul versante dell’art. 41 Cost., la Sezione conferma l’orientamento già espresso (Sez. IV n. 2422/2023 e Sez. VI n. 1618/2019): i programmi e i controlli pubblici sono ammessi per indirizzare l’attività economica a fini sociali.
Il fulcro della decisione è la verificazione disposta con ordinanza n. 6048 del 2023. Il Collegio ne sottolinea la qualità del percorso logico, ma ribadisce che il dato tecnico va letto unitariamente dal giudice, secondo giurisprudenza consolidata. La percentuale di territorio disponibile (0,0487% secondo la verificazione, 1,924% secondo il calcolo comunale) è considerata questione residuale: il riferimento alla superficie astratta appare incoerente con le finalità della misura, giacché renderebbe insediabili oltre 500 sale.
Prevalgono invece l’individuazione concreta degli immobili idonei e la sostenibilità economica del reinsediamento: aspetti complementari, entrambi necessari, perché l’assoluta insostenibilità economica sarebbe indice di mancanza di proporzionalità. La verificazione ha accertato un esiguo numero di immobili sul mercato, ma anche un buon numero di immobili potenzialmente utilizzabili e varie aree edificabili, ritenendo il territorio sufficiente per il trasferimento di tre sale, due delle quali coinvolte nel ricorso (Cons. Stato, Sez. V, n. 11426/2022).
Sul piano economico, le difficoltà emerse sono di ordine economico e logistico, non assolute. Nella zona ammessa un’altra sala è stata delocalizzata e un’altra ancora aperta. Non sussiste dunque una completa irrealizzabilità economica, ma una scarsa sostenibilità e un probabile effetto espulsivo, variabile nel tempo e ridotto se le determinazioni comunali fossero state eseguite tempestivamente. La Sezione richiama il parere della Sez. I n. 550/2022 sul lasso temporale accordato agli interessati.
Le scelte comunali non determinano una totale irrealizzabilità di fatto sotto il profilo edilizio né un effetto espulsivo certo sul piano economico. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese e con quelle della verificazione a carico dell’appellante, da liquidarsi con separato provvedimento.
Nota della Redazione
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