Accesso agli atti dell’esposto: diniego legittimo senza necessità difensiva (TAR Abruzzo n. 122 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esposto che sollecita l’attività amministrativa di controllo e verifica non costituisce documento ostensibile, difettando il requisito della strumentalità tra la richiesta di accesso e la tutela della situazione giuridica finale. La segnalazione è meramente sollecitatoria e, ove l’accertamento dell’illecito amministrativo si fondi su autonomi atti ispettivi, la conoscenza dei fatti contestati è già assicurata dal verbale, con la conseguenza che non è necessario risalire all’esposto per esercitare il diritto di difesa. L’interesse all’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990, deve essere diretto, concreto e attuale e va dedotto in modo puntuale nell’istanza, non essendo sufficiente un generico riferimento a future esigenze probatorie.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dal Nucleo Carabinieri Forestale di Atri alla sua istanza di accesso, volta a conoscere l’autore e il contenuto di un esposto che aveva dato origine a verifiche ispettive nei propri confronti. Ella sosteneva che l’ostensione della segnalazione costituisse presupposto indispensabile per tutelare la propria immagine commerciale e per esercitare il diritto di difesa in giudizio contro possibili condotte calunniose o vessatorie, lamentando che l’amministrazione avesse erroneamente qualificato l’istanza come finalizzata a un controllo generalizzato sull’operato della stessa. Il Comando Generale dell’Arma non si costituiva, mentre Ministero della Difesa e Comando Legione si costituivano per resistere.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto il ricorso richiamando il principio, già affermato in una precedente pronuncia, secondo cui l’esposto costituisce il presupposto di un’attività amministrativa che si conclude con atti ispettivi e sanzionatori autonomi, rispetto ai quali la segnalazione non assume efficacia probatoria. La conoscenza dei fatti contestati è garantita al destinatario dal verbale di accertamento, mentre l’identificazione dell’autore della segnalazione non è funzionale alle sue esigenze difensive, tanto più considerata la possibile esposizione del segnalante a ritorsioni.
Il tribunale ha ricordato che l’interesse legittimante l’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità tra la situazione giuridica soggettiva finale e il documento richiesto, essendo necessario un giudizio prognostico ex ante sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto alla res controversa. L’istanza di ostensione deve essere motivata in modo puntuale e specifico, indicando le concrete esigenze difensive, e non può fondarsi su un generico richiamo a future necessità probatorie, riferite a un giudizio già instaurato o da instaurare.
La Corte ha quindi escluso che, nel caso di specie, la ricorrente avesse rappresentato particolari esigenze che rendessero necessaria la conoscenza dell’esposto. La sua pretesa, svincolata da una effettiva preordinazione alla difesa in giudizio, è stata ritenuta priva del requisito della strumentalità richiesto dalla legge. La totale accessibilità degli atti di impulso dell’attività ispettiva potrebbe inoltre avere un impatto negativo sull’azione di controllo, diretta a garantire la conformità dei prodotti alla tutela della salute, bene di rilievo costituzionale.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese. La segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità delle parti, a tutela della loro riservatezza.
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Nota della Redazione
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