Canone di locazione ERP tardivamente impugnato: irricevibilità del ricorso (TAR Molise n. 268 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente la determinazione del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, quando il canone non sia stato liberamente negoziato ma predeterminato unilateralmente nel bando di concorso, attiene al contenuto del bando stesso e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., in quanto l’intera procedura si è svolta in esecuzione di accordi tra la P.A. e i privati ex art. 11 della legge n. 241/1990. Il termine per l’impugnazione del bando decorre dalla sua pubblicazione, sicché l’assegnatario che non lo abbia tempestivamente gravato non può giovarsi della traslatio judicii per essere rimesso in termini. In ogni caso, l’eventuale diritto alla restituzione dei maggiori canoni e al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui agli artt. 1442, comma 2, e 2948, n. 3, c.c., decorrente dal contratto di locazione stipulato in esecuzione dell’accordo pubblico-privato.

Il Fatto

L’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Isernia, realizzato nell’ambito del programma ministeriale “20.000 abitazioni”, aveva stipulato il contratto di locazione con l’Istituto autonomo case popolari, versando un canone di € 46,50/mq anziché quello di € 36,05/mq ritenuto dovuto, come determinato in un accordo territoriale del 1999 stipulato dal Comune di Campobasso e non in quello del 2006 sottoscritto dal Comune di Isernia.

Dopo la rettifica del canone operata soltanto nel gennaio 2019, l’assegnatario adiva il giudice ordinario per ottenere la restituzione dei maggiori importi versati. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, con sentenza del 2025, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. L’assegnatario riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento della responsabilità degli enti convenuti, la rideterminazione del canone e la condanna alla restituzione delle somme, oltre al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente escluso l’estromissione dal giudizio del Comune e dell’Istituto autonomo case popolari, entrambi legittimati passivi: il primo per aver approvato il bando di assegnazione, il secondo per aver stipulato il contratto di locazione. Ha poi affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, rilevando che il canone non era stato liberamente negoziato ma predeterminato unilateralmente nel bando di concorso, sicché la contestazione si risolveva in censure avverso l’attività amministrativa di formazione del bando.

La Corte ha ricondotto la fattispecie all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., richiamando l’art. 11, comma 5, della legge n. 241/1990, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati tra la P.A. e i privati. Ha richiamato il principio dell’“indifferenza dello schema giuridico formale”, in virtù del quale resta riservata al giudice amministrativo la cognizione delle funzioni pubblicistiche anche quando esercitate con il modulo convenzionale, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 2244 del 2006 e le Sezioni Unite della Cassazione.

Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, avendo il bando del 2011 già quantificato i canoni in misura superiore al dovuto e potendo l’assegnatario impugnarlo già nel 2013, anno dell’assegnazione e della stipula del contratto, entro il termine di decadenza. La causa civile era stata invece iscritta solo nel 2022, nove anni dopo, sicché la traslatio judicii non poteva giovare alla rimessione in termini.

In via alternativa, il TAR ha rilevato che, anche volendo applicare lo schema della giurisdizione esclusiva, l’eventuale diritto alla restituzione del maggior canone e al risarcimento sarebbe comunque prescritto, essendo decorso il termine quinquennale di cui agli artt. 1442, comma 2, e 2948, n. 3, c.c., decorrente dal contratto di locazione stipulato nel 2013 quale atto esecutivo dell’accordo pubblico-privato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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