Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per dichiarazione della parte ricorrente (TAR Puglia n. 718 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione stessa. Tale dichiarazione, se non contrastata dalle altre parti, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.

Il Fatto

Il Condominio Rosa Marina Residence ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la nota della Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente prot. n. 30808 del 16.09.2021, avente ad oggetto l’archiviazione della comunicazione di deroga per l’adeguamento dell’impianto di scarico delle acque reflue. La Provincia di Taranto si è costituita in giudizio per resistere, mentre l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, evocata in giudizio, non si è costituita.

Nelle more del giudizio, con memoria depositata l’11 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La Provincia di Taranto non ha sollevato eccezioni. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio preliminarmente richiama il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di non avere più interesse alla decisione stessa. Tale principio è stato ribadito da Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, depositata dalla parte ricorrente prima della decisione e non contrastata dalla resistente, integri la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la pronuncia di improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, giustificandola con la circostanza che la controversia si è definita in rito. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, come previsto dall’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. per le pronunce che definiscono il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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