Interpretazione della zonizzazione farmaceutica tra refuso e cartografia (Cons. Stato n. 10379 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione farmaceutica, la delimitazione della zona di pertinenza di una sede di nuova istituzione va ricostruita sulla base del complesso degli atti che la compongono, privilegiando la conformità tra parte descrittiva della deliberazione ed elaborati cartografici allegati. Il riferimento a un confine che renda la zona priva di contiguità con le sedi limitrofe, o demograficamente inidonea a giustificare l’istituzione della sede, va interpretato come refuso. L’interpretazione che crei zone cuscinetto non pianificate contrasta con il principio di equa ripartizione territoriale di cui all’art. 2 della legge n. 475/1968. Nell’ipotesi di accordo transattivo recepito in delibera, rileva ciò che è stato formalizzato, non le ragioni soggettive che hanno indotto le parti a stipularlo.
Il Fatto
Due farmacie, collocate nelle zone VIII e IX del Comune di Corigliano Rossano, impugnavano davanti al TAR Calabria l’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica di nuova istituzione (zona X), ricevuta da una terza farmacia collocata in una via della parte meridionale di Schiavonea. Le ricorrenti sostenevano che tale collocazione fosse esterna alla zona di pertinenza assegnata con deliberazione commissariale n. 27 del 23 maggio 2013, che individua il confine sud nel torrente Missionante. Esse censuravano anche i provvedimenti regionali e dell’ASP che avevano ritenuto corretta la collocazione.
Il TAR, dopo istruttoria, respingeva il ricorso. Le farmacie proponevano appello, ribadendo che il richiamo alla “parte meridionale di Schiavonea” costituisse un refuso rispetto all’accordo recepito nella delibera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza di primo grado. La questione centrale riguarda l’interpretazione della deliberazione n. 27/2013, il cui testo non è di chiara lettura: i riferimenti ai confini potrebbero apparire tra loro incompatibili. Entrambe le parti, del resto, ravvisano un refuso nella delibera, individuandolo in punti diversi: le appellanti nel richiamo alla parte meridionale di Schiavonea, il Comune nel richiamo al torrente Missionante.
La Corte ritiene che il riferimento alla parte meridionale di Schiavonea non sia un refuso: esso è espressamente richiamato nella deliberazione e collima perfettamente con gli elaborati cartografici allegati. Sussiste dunque piena conformità tra parte descrittiva e parte cartografica, e la documentazione depositata dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria descrive correttamente la situazione di fatto.
La tesi delle appellanti è inoltre ritenuta illogica sotto il profilo della ripartizione demografica. Seguendo la lettura del Comune, le tre sedi servirebbero un numero omogeneo di residenti (circa 3.400–3.500 ciascuna); l’interpretazione delle appellanti lascerebbe alla zona X un numero esiguo di abitanti (circa 600), del tutto insufficiente a giustificare l’istituzione di una nuova sede. Siffatta lettura contrasterebbe con l’art. 2 della legge n. 475/1968.
Il Collegio valorizza infine la contiguità territoriale: solo seguendo la tesi del Comune le zone delle tre sedi risultano contigue. L’impostazione delle appellanti creerebbe invece una zona cuscinetto non pianificata, esterna alla definizione delle rispettive aree e non riconducibile automaticamente ad alcuna di esse. Il Comune ha quindi inteso assegnare alla sede X la parte meridionale di Schiavonea, già delineata dai confini delle sedi VIII e IX, associandovi l’area di Torricella inferiore.
Quanto all’accordo transattivo, la Corte precisa che non rilevano le ragioni per cui le parti lo hanno stipulato, ma solo ciò che è stato formalizzato e trasfuso nella delibera. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dei dubbi interpretativi sulla delimitazione della zona.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.