Nullità della sentenza che dichiara improcedibile il ricorso per carenza di interesse (Cons. Stato n. 5579 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado quando dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse non può estendersi a tutti i ricorrenti sulla base della mera dichiarazione di parziale ottemperanza resa da un intervenuto, limitata ai cespiti di sua proprietà. Il giudice d’appello dichiara pertanto la nullità della sentenza e rimette la causa al primo giudice affinché decida nel merito.
Il Fatto
Gli appellanti sono fruitori di un campeggio in forza di scritture private da oltre venti anni e hanno realizzato, sulle piazzole loro assegnate, case mobili e opere precarie proprie delle strutture ricettive all’aperto. Nel gennaio 2025 il titolare del campeggio ha comunicato loro l’impossibilità del rinnovo contrattuale, intimando la liberazione delle piazzole per asseriti problemi urbanistici. Solo a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 17 aprile 2025 hanno conosciuto l’ordinanza di demolizione e le schede tecniche dei manufatti.
Hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno. Nel corso del giudizio il titolare del campeggio, intervenuto, ha dapprima aderito alle conclusioni dei ricorrenti e poi ha rappresentato di aver parzialmente ottemperato all’ordinanza, limitatamente ai cespiti di sua proprietà, ottenendo una proroga dei termini di demolizione. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 35 cod. proc. amm. Il primo giudice ha omesso di considerare le distinte posizioni soggettive coinvolte: quella dei ricorrenti, titolari delle opere, e quella dell’intervenuto, fruitore di alcuni spazi e titolare della struttura.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse poteva al più riferirsi alla sola posizione dell’intervenuto e alle aree da lui fruite. Non poteva estendersi ai ricorrenti, che restano interessati alla caducazione dell’ordinanza per permanere sui luoghi e mantenere le costruzioni. La rimozione parziale dei presunti abusi non vale a far venir meno l’interesse delle parti, poiché le opere sono di loro proprietà e l’intervenuto non potrebbe materialmente rimuoverle.
La Corte valorizza il quadro proprietario: l’intervenuto è titolare solo di parte dei lotti e, per i cespiti riferibili ad altri soggetti, pende contenzioso civile. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha peraltro rigettato la richiesta di provvedimento d’urgenza avanzata dall’intervenuto per il rilascio della piazzola, sicché egli non può procedere alla rimozione delle opere di proprietà degli appellanti.
L’errore di giudizio è dunque palese. Il primo motivo va accolto in applicazione del principio affermato dalla Adunanza plenaria n. 16/2024 e dalla n. 10/2025, secondo cui la regola si applica anche ai giudizi pendenti, trattandosi di questione processuale sottoposta al principio tempus regit actum, che non incide negativamente sul diritto di azione e di difesa. Il Consiglio di Stato dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., compensando le spese.
Nota della Redazione
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