Vincolo dei 150 metri dalla battigia efficace dal 1976 senza silenzio assenso (C.G.A.R.S. n. 1037 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, previsto dall’art. 15, primo comma, lett. a), della legge regionale siciliana n. 78 del 1976, opera immediatamente e direttamente nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore della norma, perché l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1991 ne ha chiarito la portata con disposizione genuinamente interpretativa. Ne consegue che, per le opere ricadenti nella fascia costiera, il silenzio assenso sulla domanda di condono non si forma per il solo decorso del termine di ventiquattro mesi, escludendolo espressamente l’art. 26, comma 16, della legge regionale n. 37 del 1985 nei casi di insanabilità. Il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione costituiscono atti vincolati: non richiedono la comparazione con l’interesse privato né la motivazione sull’interesse pubblico concreto all’abbattimento, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
Il Fatto
L’appellante ha impugnato il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione adottati dal Comune nel 2003, entrambi relativi a un immobile costruito in zona sottoposta al vincolo di inedificabilità costiera. L’istanza di condono, corredata dal pagamento integrale dell’oblazione, era rimasta priva di risposta per oltre ventiquattro mesi e su tale inerzia il ricorrente fondava la pretesa di formazione del silenzio assenso.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato il ricorso, ritenendo esclusa la formazione del consenso tacito in assenza dei requisiti sostanziali e qualificando come vincolati i provvedimenti repressivi. L’appellante ha proposto appello con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, difetto di motivazione, lesione dell’affidamento e illegittimità dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. richiama l’orientamento consolidato secondo cui il silenzio assenso sull’istanza di condono di opere abusive realizzate in area vincolata non si perfeziona con il decorso del termine, occorrendo tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi della sanatoria (Cons. Stato, sez. VI, n. 7849 del 2023). Nelle aree vincolate il termine di ventiquattro mesi decorre solo dal parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 (Cons. Stato, sez. VI, n. 3528 del 2023).
La Corte sottolinea che l’art. 26, comma 16, della legge regionale n. 37 del 1985 esclude espressamente la formazione del silenzio assenso nei casi di insanabilità di cui all’art. 23, decimo comma: la norma regionale preclude in radice tale esito per le opere ricadenti nella fascia di inedificabilità assoluta (C.G.A.R.S., sez. giur., n. 582 del 2025).
Cadono, quindi, le censure sull’affidamento. Il lungo lasso di tempo trascorso e l’inserimento dell’area nel P.R.G. del 2007 nella zona R1c non radicano alcuna posizione tutelabile, perché la sanatoria straordinaria è un beneficio concedibile solo in presenza dei requisiti di legge. Il diniego è sufficientemente motivato con l’indicazione dell’assenza dei presupposti, senza necessità di esplicitare le ragioni di interesse pubblico. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, il Collegio ribadisce la natura vincolata degli atti di repressione dell’abusivismo (Cons. Stato, sez. VII, n. 6400 del 2025).
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama la Corte cost. n. 72 del 2025, che ha dichiarato infondate le questioni sull’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991: la norma ha natura genuinamente interpretativa e salda il precetto unitario del divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia, efficace anche per i privati dal 1976. Assorbita ogni ulteriore questione, l’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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