Correzione di errore materiale della sentenza: distrazione delle spese e contributo unificato al ricorrente (TAR Sardegna n. 646 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che legittima la correzione della sentenza ai sensi dell’art. 86, comma 1, cod. proc. amm. comprende ogni inesattezza meramente materiale che non presupponga alcuna attività valutativa o interpretativa da parte del giudice. Rientra in tale categoria l’omissione, nel dispositivo, della statuizione di distrazione delle spese di lite in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Il giudice, in sede di correzione, può altresì precisare che il rimborso del contributo unificato, ove dovuto per legge, debba avvenire in favore della parte che ne ha effettivamente sostenuto il versamento. La correzione può essere disposta con decreto collegiale, senza contraddittorio scritto, qualora le parti non manifestino dissenso.
Il Fatto
Con la sentenza n. 556/2026 la Sezione ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente per l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti opposto dalla società resistente. Nel dispositivo il giudice ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole, ma ha omesso di statuire sulla richiesta di distrazione formulata dal difensore, il quale si era dichiarato antistatario sin dall’atto introduttivo. La sentenza ha altresì omesso di specificare che il rimborso del contributo unificato dovesse essere corrisposto alla persona fisica che lo aveva versato.
La Motivazione della Corte
La parte interessata ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., evidenziando la duplice omissione del dispositivo: la mancata distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e la mancata indicazione del beneficiario del rimborso del contributo unificato.
Il TAR ha riscontrato l’effettiva esistenza degli errori materiali descritti. La fattispecie rientra nella previsione normativa, trattandosi di mere omissioni materiali che non richiedono alcuna nuova valutazione delle questioni di merito già decise.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la correzione nella forma del decreto collegiale, ai sensi dell’art. 86, comma 1, cod. proc. amm., rilevando che le parti non avevano manifestato dissenso né in forma scritta né nella camera di consiglio dedicata.
Conseguentemente, il dispositivo è stato integrato disponendo la distrazione delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e la condanna dell’Amministrazione al rimborso del contributo unificato in favore della parte che lo aveva corrisposto. La Segreteria è stata ordinata di procedere alle annotazioni sul testo della sentenza corretta.
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Nota della Redazione
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