Regressione tariffaria sanitaria: calcolo condiviso e affidamento non tutelato (Cons. Stato n. 10379 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regressione tariffaria unica applicata a consuntivo da parte dell’azienda sanitaria è legittima quando le modalità di calcolo, ancorché non trasfuse nel corpo del deliberato, siano state portate a conoscenza delle strutture accreditate e condivise con le associazioni di categoria in sede di tavolo tecnico prima dell’adozione del provvedimento. L’operatore avveduto è posto in condizione di ricostruire le operazioni aritmetiche che determinano la quota di fatturato non liquidabile. Il sistema di remunerazione a consuntivo implica strutturalmente la retroattività delle riduzioni, la cui entità è determinabile solo quando siano noti i dati contabili delle prestazioni e le risorse disponibili. Un controllo e una rideterminazione del fatturato ammesso sono pertanto legittimi anche in tempi non prossimi all’anno di riferimento, purché il potere sia esercitato entro termini ragionevoli, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento tutelabile.

Il Fatto

Il ricorrente, struttura sanitaria accreditata presso il servizio sanitario regionale della Campania per l’erogazione in convenzione di prestazioni specialistiche di cardiologia, ha emesso fatture per complessivi 676.600,14 euro relative alle prestazioni erogate nel 2018, entro la data di esaurimento del budget comunicata dall’azienda sanitaria. Con successiva delibera del 27 luglio 2022, l’azienda ha applicato la regressione tariffaria unica per il 2018, considerando non liquidabili 154.275,87 euro del fatturato della struttura.

Impugnata la delibera davanti al TAR Campania, il ricorso è stato respinto con sentenza n. 3121 del 2023. La struttura ha proposto appello, deducendo il difetto di motivazione del provvedimento per oscurità delle cause di abbattimento del fatturato e la lesione del legittimo affidamento determinata dal ritardo nella rendicontazione e nel calcolo della regressione, nonché dal pagamento degli acconti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’azienda appellata, essendo sul punto formatosi il giudicato. Conforme a un consolidato orientamento, l’eccezione è proponibile solo con specifico motivo di appello incidentale avverso il capo della pronuncia che abbia statuito sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Nel merito, la questione centrale riguarda la trasparenza delle operazioni di calcolo. Il Collegio ricorda che il contratto di accreditamento pone limiti alla produzione erogabile a carico del servizio sanitario, in termini di incremento rispetto all’anno precedente e di valore medio delle prestazioni, e disciplina la regressione tariffaria su base trimestrale. La delibera, di per sé, si limitava a indicare i tetti di branca e le quote liquidabili e non liquidabili, senza rendere immediatamente ricostruibili i passaggi aritmetici.

L’istruttoria disposta ha chiarito che il “fatturato netto” indicato nel deliberato era in realtà il dato cui applicare ulteriori decurtazioni, per overselling e superamento del valore medio delle prestazioni, e che solo sul fatturato così ridotto si applica la percentuale uniforme per tutte le strutture della medesima branca. La Corte ritiene nondimeno che la condivisione delle modalità di calcolo con le associazioni di settore, prima dell’adozione del provvedimento, sia sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale: è ragionevole che ogni operatore avveduto potesse avere contezza del sistema. Le associazioni avevano contestato i tetti di branca, non i dati prestazionali, e la stessa appellante non contesta nel merito i dati, ma le modalità e i tempi della regressione. Irrilevante è il richiamo al giudizio civile conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4180/2025, relativo ai corrispettivi del 2017 e non alla legittimità della regressione.

Anche il secondo motivo è infondato. Non è configurabile alcun legittimo affidamento in ragione del tempo intercorso tra la fine dell’esercizio e il provvedimento di recupero, poiché il superamento delle soglie era percepibile dalla struttura e il lasso di tempo non è tale da indurre acquiescenza. Il sistema a consuntivo comporta necessariamente la retroattività delle riduzioni, ed è legittimo un controllo esercitato anche in tempi non prossimi all’anno di riferimento, purché ragionevoli, come già affermato da Cons. Stato, Sez. III, Sent. 22/01/2016, n. 207. Il richiamo al pagamento dei saldi è inoltre contraddetto dalla stessa difesa dell’appellante, che ammette il pagamento del solo acconto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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