Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2197 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione inadempiente di dare esecuzione al titolo, fissando un termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina il commissario ad acta, il cui incarico è gratuito in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il deposito di memoria conclusionale oltre i termini dimidiati di cui agli artt. 73 e 87 cod. proc. amm. ne determina la tardività, con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia con ricorso in ottemperanza, notificato e depositato il 10 novembre 2025, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe. Quest’ultima, resa dal Tribunale di Trapani e pubblicata il 17.07.2023, aveva disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Il Ministero si è costituito in giudizio. All’udienza camerale dell’8 aprile 2026 la difesa erariale ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla parte ricorrente il 2 aprile 2026. La causa è stata quindi posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato sulla tardività della memoria conclusionale depositata il 2 aprile 2026, in violazione dei termini dimidiati di cui agli artt. 73 e 87 cod. proc. amm. Il suo contenuto resta pertanto estraneo alla decisione.

Nel merito, il ricorso è dichiarato ammissibile e fondato. Il giudice ricorda che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto la pretesa si fonda su una sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 2 settembre 2025.

Il Collegio verifica inoltre il rispetto degli ulteriori presupposti processuali. È rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 3 febbraio 2024.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio esclude espressamente qualsiasi compenso per il commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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