Sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione non retroattiva (TAR Campania n. 2531 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni ed sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo l’entrata in vigore della legge. La norma sanzionatoria, in quanto introdotta successivamente al perfezionarsi della fattispecie di inottemperanza, non opera retroattivamente, in ossequio al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative. L’illegittimità della sanzione assorbe le ulteriori censure sollevate avverso il provvedimento che la irroga.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Somma Vesuviana, impugnavano l’ordinanza n. 73 del 29.06.2022, con cui il responsabile della P.O. n. 3 aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo.
Gli abusi risalivano al 2009. Il Comune aveva emesso due ordinanze di demolizione nel 2010. Nel 2016, accertata l’inottemperanza, era stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera e delle aree. Solo nel 2022, oltre dieci anni dopo le ordinanze di demolizione e oltre cinque dal provvedimento di acquisizione, era stata notificata la sanzione pecuniaria, impugnata davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e dirimente la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività. I ricorrenti avevano fatto decorrere inutilmente il termine per ottemperare agli ordini di demolizione nel 2010, cioè prima dell’introduzione nell’ordinamento della norma sanzionatoria, avvenuta con la legge n. 164 del 2014.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, depositata in giudizio in forma leggibile il 24.03.2026, il TAR ha ricavato che le ordinanze di demolizione erano state notificate il 3.03 e il 28.04.2010, mentre l’accertamento dell’inottemperanza era seguito il 18.10.2016, con conseguente acquisizione dei cespiti abusivi al patrimonio comunale.
Il Collegio ha ritenuto assorbente l’orientamento espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 11/10/2023, n. 13, secondo cui la sanzione pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo l’entrata in vigore della legge.
La fattispecie concreta corrispondeva pienamente a quella descritta dal citato precedente. Da ciò l’illegittimità della sanzione, che assorbe le ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato nei limiti di quanto versato.
Nota della Redazione
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