Verifica di equivalenza dei CCNL e onere di contestazione specifica del concorrente (TAR Piemonte n. 1603 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 11, co. 3 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può avvalersi di un consulente esterno, purché il RUP faccia proprie le conclusioni tecniche. Il giudizio di equivalenza è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza. Quando il giudizio sia positivo, non è richiesta motivazione analitica, ma spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità dell’offerta e offrire gli elementi di prova relativi. La censura che si limiti a denunciare la genericità delle giustificazioni, senza contestare il merito delle tutele, è inammissibile per genericità e comunque infondata.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla procedura di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani bandita da un’azienda consortile, classificandosi seconda con un punteggio inferiore a quello dell’aggiudicataria. La stazione appaltante ha verificato l’equivalenza del CCNL applicato dalla prima classificata rispetto a quello previsto dalla lex specialis, avvalendosi di un consulente esterno, e ha quindi aggiudicato l’appalto.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo l’errata attribuzione dei punteggi per un sub-criterio migliorativo e l’illegittimità della mancata esclusione della controinteressata per aver applicato un CCNL diverso da quello di gara, con ribasso dei costi della manodopera. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata discussa e decisa nel merito.
La Motivazione della Corte
Quanto al sub-criterio migliorativo relativo al parco mezzi, il Collegio ricostruisce la dotazione strumentale minima dell’appalto dalla disciplina di gara. Poiché i turni di spazzamento manuale sono assegnati per gli stessi giorni e la medesima fascia oraria, una stessa squadra non può coprire più turni nella giornata; ne deriva che la dotazione minima comprende quattro mezzi elettrici e quattro non elettrici.
Le immagini riprodotte nella tabella di sintesi non definiscono il perimetro minimo della dotazione, poiché svolgono funzione meramente illustrativa e si pongono in contraddizione con lo stesso ragionamento attoreo. Di conseguenza, l’offerta della ricorrente di quattro mezzi elettrici integra solo il requisito minimo, giustificando l’attribuzione di zero punti, mentre la controinteressata ha offerto due mezzi elettrici in sostituzione di quelli manuali, ottenendo legittimamente il punteggio massimo.
Sull’equivalenza dei CCNL, il Collegio esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che la censura sul ribasso della manodopera è logicamente subordinata all’accoglimento della doglianza sull’equivalenza. L’istruttoria svolta dalla stazione appaltante — nomina di un consulente, contraddittorio scritto, incontro tecnico — non può qualificarsi superficiale o lacunosa, e la nomina di un tecnico ad hoc è ammessa dal ius receptum, dovendo il RUP fare proprie le conclusioni del delegato.
Nel merito della valutazione tecnica, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza e l’onere di allegazione e prova grava sul concorrente. Poiché la ricorrente non ha contestato l’effettiva equivalenza delle tutele, ma solo la genericità delle giustificazioni, la censura è inammissibile per genericità. Nel merito, poi, le giustificazioni dell’aggiudicataria appaiono motivate dall’assenza di un accordo di armonizzazione e la mancata verbalizzazione dell’incontro tecnico non soccorre la tesi attorea, non avendo la ricorrente né richiesto l’accesso né censurato l’opacità delle operazioni. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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