Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1037 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione stessa. Il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; deve pertanto limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria prescinde da ogni questione preliminare di ammissibilità del gravame. La compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta in presenza dei presupposti di legge, valutato il comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore di Taranto il 12 aprile 2021, notificato il 21 aprile successivo, con il quale è stato ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento ha imposto, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, di tenere una condotta di vita conforme alla legge e, ai sensi del comma 4, un articolato divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, armi e strumenti assimilati. Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla richiesta di avviso orale della Compagnia dei Carabinieri di Manduria dell’8 febbraio 2021.

Nelle more del giudizio il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione I penale, che con ordinanza del 2 marzo 2022 ha revocato il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente. Su questa base, con memoria del 2 maggio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso e ne ha chiesto l’improcedibilità, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la vicenda processuale alla stregua di un principio generale del processo amministrativo: fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente dispone pienamente della propria azione. La dichiarazione di perdita dell’interesse costituisce esercizio di tale disponibilità e non richiede il consenso delle controparti né una valutazione di merito da parte del giudice.

Da qui la conseguenza sul piano dei poteri del giudice. Il Tribunale ha escluso di poter procedere d’ufficio e di potersi sostituire al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse non implica alcun esame della fondatezza delle censure, ma si risolve in una verifica della persistenza della condizione dell’azione.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, precisando di prescindere da ogni questione preliminare di ammissibilità del gravame. L’accertamento dell’improcedibilità, infatti, assorbe ogni altra valutazione e rende superfluo l’esame delle censure articolate, comprese quelle relative alla legittimità derivata.

Sul piano delle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti, tenendo conto anche del comportamento processuale delle medesime. La pronuncia ordina infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte interessata, su richiesta della stessa e ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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