Accesso agli atti sanitari dei minori e contraddittorio col controinteressato (TAR Veneto n. 1401 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 117, comma 1, c.p.a., il ricorso va notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno un controinteressato, individuato secondo l’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990 tra i soggetti che dall’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Quando l’amministrazione ha già qualificato un soggetto come controinteressato in sede procedimentale, questi è parte necessaria del giudizio e la mancata notificazione del ricorso nei suoi confronti ne determina l’inammissibilità. Al giudice è preclusa la possibilità di ordinare l’integrazione del contraddittorio, poiché tale potere presuppone che l’amministrazione non abbia ravvisato posizioni di controinteresse nel procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, nella dichiarata qualità di madre di due minori, ha presentato all’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” tre distinte istanze di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. Le richieste riguardavano le date degli incontri svolti dal reparto di neuropsichiatria infantile, i rapporti di trasmissione delle relazioni sui minori e la documentazione relativa a presunte segnalazioni di comportamenti sessualizzati.
Ritenendo che gli atti contenessero dati sanitari e informazioni sensibili riferiti ai minori, l’Azienda ha individuato quale controinteressato il padre degli stessi, esercente la responsabilità genitoriale, che ha formulato espressa opposizione all’ostensione. Con provvedimento del 27 febbraio 2026 l’amministrazione ha rigettato le istanze. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, notificando il ricorso all’Azienda e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ma non al padre dei minori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio. L’art. 117, comma 1, c.p.a. impone la notificazione del ricorso avverso le determinazioni sull’accesso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. In materia di accesso, l’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990 qualifica come controinteressati formali tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza.
Nel caso concreto i documenti riguardavano dati sanitari e psicologici di due minori. L’Azienda, già nel procedimento amministrativo, aveva individuato il padre quale controinteressato e gli aveva dato comunicazione delle istanze ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006. Egli era dunque l’unico titolare di una posizione qualificata e differenziata, direttamente incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, e avrebbe dovuto ricevere la notifica quale parte necessaria. La Procura della Repubblica, al contrario, non è titolare di alcun interesse personale e contrapposto e non può essere qualificata come controinteressato in senso tecnico.
Il Collegio ha respinto anche la tesi secondo cui il giudice potrebbe sempre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato pretermesso. Richiamando una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1090 del 2026; Cons. Stato, Sez. V, n. 162 del 2025), la Corte ha chiarito che ciò è possibile solo quando l’amministrazione, in sede procedimentale, non abbia ravvisato posizioni di controinteresse. Poiché l’Azienda aveva correttamente individuato il padre dei minori, al Collegio è radicalmente preclusa tale possibilità.
La mancata notificazione ad almeno un controinteressato determina l’inammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e costituisce, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., ragione ostativa a una pronuncia sul merito. Il Collegio ha inoltre respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, applicando l’art. 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002: alla declaratoria di inammissibilità consegue la revoca dell’ammissione stessa. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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