Nullità esclusione da trasferimento senza motivazione e parere comandante (TAR Lazio n. 4587 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di impiego che preclude il trasferimento di personale proveniente da sedi già esigenti, o che lo diverrebbero in conseguenza del trasferimento stesso, costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale che deve essere sorretto da idonea motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito. La valutazione deve fondarsi su atti procedimentali che convergano univocamente sulla soluzione adottata, senza margini di ambiguità. L’omessa acquisizione del parere del comandante di corpo, prescritto dall’art. 40 del disciplinare, e la mancata applicazione della preclusione a candidati in posizione non dissimile, rendono la determinazione perplessa e illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. Ne consegue l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’istante con atto adeguatamente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in servizio presso una sede disagiata, presentava istanza di trasferimento per la sede di Roma, nell’ambito della procedura ordinaria disposta dal Ministero. Nella graduatoria provvisoria, poi confermata in via definitiva, egli risultava escluso ai sensi dell’art. 21 del regolamento della procedura. Avverso tale esclusione proponeva ricorso, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione del principio di proporzionalità, censurando l’applicazione della clausola senza alcun preavviso e senza la comunicazione delle ragioni ostative. Unitamente al ricorso, proponeva istanza di accesso, rigettata in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la preclusione al trasferimento di cui all’art. 21 del Disciplinare si traduce in una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, finalizzata a prevenire l’apertura di esigenze organiche non ripianabili. Tale scelta, in quanto discrezionale, non può essere espressa in forma meramente assertiva, ma deve essere assistita da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui la partenza del dipendente non possa essere compensata da immediate immissioni.

La scansione procedimentale rileva ai fini della completezza della motivazione, ma richiede che gli atti del procedimento convergano in modo univoco sulla soluzione prescelta. Nel caso in esame, il Tribunale ha stigmatizzato la mancanza di evidenza istruttoria circa il parere del comandante di corpo di cui all’art. 40 del Disciplinare, atto deputato a illustrare le implicazioni sui servizi. In assenza di tale parere, nessun elemento qualificava la posizione del ricorrente come esigente, se non le deduzioni postume della relazione depositata in giudizio.

Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella disparità di trattamento rispetto a un collega in posizione non differenziata, collocato in graduatoria senza che gli fosse opposta la preclusione. La circostanza che tale candidato non abbia ottenuto un punteggio utile non è stata ritenuta dirimente, poiché l’applicazione dell’art. 21 dovrebbe precedere ogni altra valutazione. La mancata applicazione della clausola a una posizione analoga rende la determinazione perplessa e non univocamente ricostruibile nei suoi presupposti.

Alla luce di tali rilievi, il TAR ha disposto l’annullamento della graduatoria nella parte in cui esclude il ricorrente, ordinando all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente con determinazione adeguatamente motivata entro trenta giorni, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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