Concorso, soccorso istruttorio escluso per l’onere minimo di allegazione (Cons. Stato n. 10381 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche di massa il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non è di regola invocabile come parametro di legittimità dell’azione amministrativa quando in capo al candidato sussistano oneri minimi di cooperazione, quali la corretta compilazione della domanda e l’allegazione dei documenti richiesti. L’omessa allegazione del titolo preteso a pena di esclusione non integra un errore sanabile, perché la mancata percezione del documento da parte dell’Amministrazione incide sulla par condicio tra i concorrenti. Il termine per l’azione di annullamento decorre, per il destinatario di una comunicazione individuale, da quest’ultima e non dalla pubblicazione dell’atto, quando il bando preveda l’avviso personale delle ragioni dell’esclusione.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, indetto da una fondazione ospedaliera per la copertura di posti di operatore socio sanitario. Nella domanda online egli indicava i dati dell’ente di rilascio e la data dell’attestato, ma ometteva di caricare il documento in allegato. La graduatoria finale, dopo rettifica, lo escludeva.
Il candidato impugnava dinanzi al TAR Lazio la delibera di rettifica e gli atti presupposti, lamentando la contraddittorietà del bando e la mancata attivazione del soccorso istruttorio a fronte di quello che qualificava come mero errore materiale. Il Tribunale respingeva il ricorso nel merito, ritenendo chiaro il bando e non praticabile il soccorso. Proponeva quindi appello, censurando anche la tardività eccepita e ribadendo la sanabilità dell’omissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. Il termine per ricorrere decorre, per l’art. 41, comma 2, c.p.a., dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, oppure, per gli atti non soggetti a notificazione individuale, dalla scadenza della pubblicazione. Quando siano previste più forme di comunicazione con finalità diverse, occorre avere riguardo a quella specifica per il destinatario: se l’atto è soggetto a pubblicazione e a comunicazione individuale, per chi ne ha titolo il termine decorre da quest’ultima.
Nel caso concreto l’art. 8 del bando prevedeva espressamente la comunicazione individuale dell’esclusione con le relative motivazioni. Solo tale avviso era idoneo a dare contezza delle ragioni dell’agire amministrativo, sicché non era esigibile un’impugnazione preventiva della prima graduatoria. La censura sull’eccezione di tardività risulta quindi accolta.
Sul merito, il Consiglio condivide l’indirizzo per cui nelle procedure comparativive di massa il soccorso istruttorio non può normalmente costituire parametro di legittimità, tutte le volte in cui il partecipante sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: fornire informazioni complete, compilare moduli, presentare documenti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025.
Nella specie non è controverso che il mero possesso dell’attestato non bastasse, essendo previsto l’obbligo di allegazione ai sensi del punto 5 del bando. L’omissione non è equiparabile al caricamento del solo fronte o retro del documento: in quella ipotesi l’Amministrazione ha immediata percezione dell’esistenza del titolo, qui no. Consentire una sanatoria ex post violerebbe la par condicio tra i candidati, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5697 del 2018.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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