Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 572 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione resistente che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, gravando su di essa l’onere probatorio degli fatti estintivi, modificativi e impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Tribunale nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta. La scelta può cadere su un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e non è più impugnabile per decorrenza dei termini.
Poiché l’amministrazione non ha provveduto all’esecuzione né al pagamento, e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la P.A., la ricorrente ha adito il TAR per ottenere la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. È quindi verificata la percorribilità dello strumento esecutivo prescelto.
Il Tribunale controlla poi i presupposti processuali. Risultano rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata l’avvenuta notificazione della sentenza all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Sul merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ha provato l’avvenuto pagamento e non ha dedotto fatti estintivi o impeditivi. Richiamando il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui tali fatti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, il Tribunale accerta la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ordina pertanto al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Tribunale esclude il diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208/2015. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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