Con la sentenza n. 14193 del 2026, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato il ricorso di un dipendente di un istituto di credito condannato per abusivismo finanziario ai sensi dell’art. 166, comma 1, lettera a), del TUF. L’imputato, formalmente inquadrato come consulente “affluent” per clienti di medie dimensioni, aveva svolto nei confronti di un cliente un’attività che i giudici di merito avevano qualificato come gestione di portafogli, pur non essendo abilitato a esercitare tale servizio.
Nel corso di circa un anno e cinque mesi il dipendente aveva effettuato una pluralità coordinata di operazioni su titoli bancari, amministrando autonomamente l’intero capitale affidatogli. Poteva accedere al profilo di home banking del cliente, che gli aveva consegnato le relative credenziali, e operava senza i moduli contrattuali, le cautele e gli obblighi informativi propri della gestione patrimoniale riservata ai soggetti autorizzati.
Il ricorrente sosteneva che la sentenza non avesse dimostrato la mancanza di autorizzazione e che gli ordini cartacei sottoscritti dal cliente, insieme alle operazioni eseguite mediante il terminale della banca, provassero la liceità dell’attività. La Cassazione era chiamata a chiarire quando l’operatività di un dipendente bancario oltrepassi la mera consulenza o esecuzione di ordini e integri l’esercizio abusivo di un servizio di investimento.
Principio affermato
Il delitto previsto dall’art. 166 TUF è un reato di pericolo presunto, plurioffensivo ed eventualmente permanente. La norma tutela l’affidabilità del mercato finanziario, la concorrenza, il risparmio, gli investitori e l’ordinato svolgimento delle attività di investimento. La soglia di tutela è anticipata: ciò che rileva è l’esercizio di attività riservate da parte di chi non possiede l’abilitazione che garantisce requisiti organizzativi, tecnici e di onorabilità.
La gestione fedele o infedele delle somme non incide sull’integrazione del reato. In assenza di abilitazione, il modo in cui il denaro viene successivamente impiegato costituisce un fatto estraneo alla struttura dell’illecito. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, TUF, la gestione di portafogli rientra espressamente tra i servizi e le attività di investimento.
Perché ricorra l’abusivismo devono essere presenti professionalità e destinazione al pubblico, secondo la lettura coordinata degli artt. 18 e 166 TUF. La professionalità può risultare da una serie organizzata di operazioni protratte nel tempo. Il requisito del pubblico non è escluso dal fatto che le condotte accertate riguardino materialmente un solo cliente, quando l’attività, per caratteristiche e modalità di esercizio, è rivolta a una platea indeterminata di potenziali destinatari.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. La qualifica di consulente “affluent” non comportava alcuna automatica abilitazione alla gestione patrimoniale. L’imputato aveva agito al di fuori delle attribuzioni conferitegli dall’istituto, assumendo il controllo operativo dell’intero portafoglio del cliente ed eseguendo numerose operazioni attraverso le credenziali di home banking messe a sua disposizione.
Queste modalità, considerate nel loro insieme, non descrivevano singoli ordini impartiti consapevolmente dal risparmiatore, ma un’autonoma amministrazione del patrimonio. Mancavano inoltre le garanzie tipiche del servizio riservato: la specifica abilitazione professionale, i moduli contrattuali e gli obblighi informativi posti a protezione del cliente. La condotta aveva quindi superato i confini della consulenza consentita ed era confluita nella gestione di portafogli.
La Corte ha ravvisato la professionalità nella pluralità coordinata delle operazioni e nella loro durata. Quanto alla pubblicità, ha precisato che non occorre provare una campagna promozionale né una pluralità di clienti già acquisiti: è sufficiente che il servizio sia strutturalmente rivolto a un numero indeterminato di soggetti. Il rapporto concretamente instaurato con un solo cliente non eliminava tale carattere.
È stato respinto anche il motivo fondato sulla testimonianza dell’ispettore della banca. La difesa chiedeva in realtà una nuova valutazione del significato della prova, non denunciava un’autentica distorsione del suo contenuto. Le dichiarazioni dell’ispettore, inserite nel quadro probatorio complessivo, confermavano l’assenza delle necessarie abilitazioni. Né poteva assumere rilievo decisivo il diverso addebito formulato in sede disciplinare, trattandosi di un ambito autonomo rispetto al giudizio penale.
Il reato era tuttavia prescritto dal 5 agosto 2025, dopo la sentenza d’appello. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato e aveva validamente instaurato il rapporto di impugnazione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna agli effetti penali. Ha invece esaminato i motivi ai fini dell’art. 578 c.p.p. e, confermando tutti gli elementi della fattispecie, ha rigettato il ricorso agli effetti civili. Sono rimaste ferme le statuizioni risarcitorie, anche nei confronti del responsabile civile.
Rilevanza pratica
La sentenza offre un criterio concreto per distinguere la consulenza bancaria dalla gestione di portafogli. Non è decisivo il nome attribuito al ruolo del dipendente né la circostanza che alcune operazioni risultino formalmente corredate da ordini. Occorre verificare chi abbia assunto, nella realtà, le decisioni di investimento e il controllo continuativo del patrimonio.
Per banche e intermediari, il provvedimento evidenzia la necessità di definire con chiarezza le competenze del personale, controllare gli accessi operativi e impedire l’utilizzo delle credenziali del cliente da parte dei dipendenti. La presenza di un rapporto lavorativo con un soggetto autorizzato non copre attività svolte al di fuori del mandato e delle attribuzioni interne.
Per il risparmiatore, la decisione conferma il valore sostanziale delle garanzie previste dal TUF: contratto scritto, profilazione, informativa e abilitazione non sono formalità sostituibili con un rapporto fiduciario personale. Anche quando il reato si estingue per prescrizione, l’accertamento della condotta può conservare piena efficacia agli effetti civili, lasciando ferme le obbligazioni risarcitorie dell’imputato e del responsabile civile.
Nota della Redazione
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