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Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta di spesa pubblicitaria (Cass. 8650/2026)

Con l’ordinanza n. 8650 del 7 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha ribadito il regime speciale delle sponsorizzazioni erogate a società e associazioni sportive dilettantistiche. Quando ricorrono i requisiti dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la natura pubblicitaria della spesa è assistita da una presunzione legale assoluta.

Questione esaminata

Una società di costruzioni aveva dedotto costi di sponsorizzazione sportiva e detratto la relativa IVA. L’Agenzia li aveva riqualificati come spese di rappresentanza, sostenendo che fossero diretti ad accrescere genericamente il prestigio dell’impresa e che mancasse una concreta aspettativa di incremento commerciale, anche perché l’attività della società era prevalentemente rivolta agli appalti pubblici.

Il giudice regionale aveva condiviso la ripresa, ritenendo improbabile una correlazione diretta tra la sponsorizzazione di squadre dilettantistiche e l’acquisizione di clienti pubblici.

Principio affermato

L’art. 90, comma 8, introduce una presunzione legale assoluta che qualifica come pubblicitaria, e non di rappresentanza, la spesa sostenuta a favore di una compagine sportiva dilettantistica entro il limite annuo di 200.000 euro.

La presunzione opera quando il beneficiario è un ente sportivo dilettantistico, il limite quantitativo è rispettato, l’erogazione mira a promuovere immagine o prodotti dello sponsor e il beneficiario svolge effettivamente una specifica attività promozionale, come l’esposizione del marchio su divise, striscioni o tabelloni. In presenza di tali condizioni non è richiesta un’ulteriore prova dell’incremento della clientela.

Motivazione della Cassazione

La Commissione regionale aveva applicato i criteri generali che distinguono pubblicità e rappresentanza in base alla finalità immediata di incremento delle vendite. Aveva quindi imposto alla società di dimostrare una concreta connessione tra la sponsorizzazione e lo sviluppo dell’attività.

Secondo la Cassazione, questo ragionamento trascura la disciplina speciale. Proprio per le sponsorizzazioni sportive contemplate dalla norma, il legislatore ha già operato la qualificazione della spesa e ha dispensato il contribuente dalla prova ulteriore prevista dall’art. 2728 c.c. Il settore di attività dello sponsor e la tipologia abituale della sua clientela non possono, da soli, trasformare la spesa in rappresentanza.

La sentenza è stata cassata con rinvio affinché il giudice verifichi esclusivamente la presenza dei requisiti stabiliti dalla disposizione agevolativa.

Rilevanza pratica

Le imprese che sponsorizzano associazioni sportive dilettantistiche devono concentrare la documentazione sui requisiti della norma: qualifica del beneficiario, importo complessivo, contratto, pagamenti tracciabili ed effettiva attività promozionale eseguita.

Fotografie, programmi degli eventi, divise, materiale pubblicitario e rendicontazioni possono dimostrare l’esecuzione della prestazione. Una volta provate tali condizioni, non occorre quantificare i nuovi clienti o dimostrare un ritorno commerciale diretto.

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