Obbligo di motivazione dell’avviso ricognitivo in procedura DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 24038 del 26.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Ove invece vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. La natura delle argomentazioni difensive spiegate dall’Amministrazione nel corso del giudizio non integra la motivazione del provvedimento quando questa sia già completa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui attribuiva a due fabbricati di proprietà delle contribuenti una classe di merito e una rendita differenti rispetto a quelle proposte nella dichiarazione DOCFA. Le contribuenti impugnavano l’atto dinanzi alla C.T.P., che lo annullava per difetto di motivazione, ritenendo insufficiente il generico riferimento a metodologie comparative.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 64/2023, respingeva l’appello dell’Ufficio. Il giudice d’appello riteneva che l’Amministrazione non avesse spiegato le ragioni della diversa valutazione da cui era disceso il nuovo classamento, e che le precisazioni fornite nelle controdeduzioni in primo grado non potessero sanare il vizio, essendo inibito all’Amministrazione integrare la motivazione in sede giudiziale. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 9 del d.P.R. n. 1142/1949 e del r.d.l. n. 652 del 1939, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L’Amministrazione sostiene che, ai fini della completezza motivazionale, fosse sufficiente l’indicazione della norma violata e della metodologia comparativa utilizzata, suffragata dal richiamo della classe di merito già assegnata all’immobile originario. Contesta altresì la statuizione del giudice d’appello laddove ha ritenuto le indicazioni contenute negli scritti difensivi una nuova e inammissibile motivazione, trattandosi di mera specificazione della metodologia adottata.
La Corte ritiene il ricorso fondato, richiamando il principio consolidato secondo cui, nella procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio e la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (Cass. n. 29754/2024). Diversamente, l’onere motivazionale si intensifica laddove l’Ufficio disattenda i fatti indicati dal contribuente, dovendo in tal caso specificare le differenze riscontrate per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
La fattispecie concreta è riconducibile alla prima ipotesi: i dati forniti dalle contribuenti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’Amministrazione con riferimento all’attribuzione della diversa categoria al fabbricato e alla classe di merito. La Corte precisa che la difformità tra la classificazione proposta e quella accertata può derivare da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi fattuali (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), elaborati sulla base dei criteri tecnici della disciplina regolamentare in materia catastale. Tale evenienza esime l’Amministrazione dall’onere di una motivazione analitica sulle discrepanze emerse rispetto alla proposta del contribuente (Cass. n. 3104/2021).
Quanto al profilo dell’integrazione postuma, la S.C. chiarisce che, essendo la motivazione dell’avviso originario già completa, le argomentazioni svolte dall’Ufficio nel giudizio di merito non costituiscono una inammissibile integrazione, ma mere argomentazioni difensive volte a rafforzare la tesi della ricorrente. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario delle contribuenti è respinto nel merito. Le spese di tutti i gradi del giudizio sono compensate, in ragione del successivo consolidamento della giurisprudenza.
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Nota della Redazione
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