Perdita su crediti e transazione: serve la prova dell’importo effettivamente perduto (Cass. 15791/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15791
La Cassazione chiarisce quali elementi siano necessari per dedurre una perdita su crediti quando il debitore non è assoggettato a una procedura concorsuale. La mera difficoltà del recupero e l’esistenza di una transazione non bastano se non è dimostrata l’effettiva entità della perdita.
Questione esaminata
Una società aveva ceduto la propria azienda per 75.000 euro, ricevendo soltanto 11.000 euro. Aveva quindi dedotto come perdita il residuo credito di 64.000 euro, sostenendo che fosse ormai irrecuperabile. Successivamente le parti avevano stipulato una scrittura transattiva.
Il giudice regionale aveva escluso la deduzione perché la documentazione prodotta consentiva soltanto di ipotizzare che il recupero fosse costoso, difficile o infruttuoso, senza provare la definitività della perdita e il suo preciso ammontare.
Principio affermato
Fuori dalle procedure concorsuali, l’art. 101, comma 5, TUIR pone a carico del contribuente la prova dell’effettiva riduzione di valore del credito e dell’oggettiva definitività della perdita. Non è necessario promuovere un procedimento giudiziale per ottenere la dichiarazione d’insolvenza del debitore, ma la perdita deve essere documentata con elementi certi e precisi.
Occorre dimostrare tre profili distinti: l’esistenza della perdita, il suo ammontare e la sua irreversibilità. Una transazione può essere rilevante, ma deve consentire di conoscere la contropartita ricevuta e di confrontarne il valore con il credito originario.
Motivazione della Cassazione
La documentazione descriveva un debitore privo di immobili e di lavoro dipendente. Per la Corte, tuttavia, tali circostanze non erano decisive, anche considerando l’entità del credito. Indicavano una possibile difficoltà di riscossione, non necessariamente la perdita definitiva dell’intera somma.
La scrittura transattiva non specificava il valore monetario di quanto ricevuto dalla creditrice in esecuzione dell’accordo. Non era quindi possibile stabilire se la contropartita fosse inferiore ai 64.000 euro dedotti e, in caso affermativo, di quanto. Mancava così la prova puntuale sia dell’esistenza sia dell’ammontare della perdita.
La motivazione della sentenza regionale è stata ritenuta sufficiente perché ricostruiva i documenti e spiegava perché non integrassero i requisiti dell’art. 101. La censura della contribuente mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Rilevanza pratica
La rinuncia al credito o la conclusione di una transazione non rendono automaticamente deducibile l’intero importo nominale. L’accordo deve indicare con chiarezza somme, beni o altre utilità ricevute e permettere di calcolare la differenza definitivamente perduta.
Prima della deduzione è opportuno raccogliere informazioni patrimoniali aggiornate, esiti delle iniziative di recupero, comunicazioni del debitore e una valutazione economica delle contropartite. La documentazione deve superare il livello della mera probabilità di insuccesso e dimostrare perché, nell’esercizio considerato, il credito non abbia più un valore recuperabile.
Nota della Redazione
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