Sospensione dei termini prescrizionali per l’emergenza COVID-19 rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 960 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall’art. 68 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, in combinato disposto con l’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, opera non soltanto per le attività da compiersi entro l’arco temporale individuato dalla norma, ma anche per le attività successive, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La relativa causa di sospensione, non integrando un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio e può essere dedotta anche per la prima volta in sede di legittimità, purché le circostanze risultino dagli atti ritualmente acquisiti nel precedente grado del processo. Il giudice di merito che ometta di applicare tale disciplina incorre in violazione di legge censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’opposizione allo stato passivo proposta dall’agente della riscossione avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto la domanda di ammissione al passivo di un fallimento. Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 30.10.2023, ha rigettato l’opposizione ritenendo prescritti i crediti insinuati.

Il giudice del merito ha osservato che si trattava di crediti di carattere non erariale, soggetti al termine quinquennale, e che le intimazioni di pagamento notificate mediante deposito nella casa comunale o pubblicazione sull’albo on line non erano state seguite da atti interruttivi intermedi. Le istanze di insinuazione erano sopravvenute quando i termini erano ormai decorsi. Avverso tale decreto l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini di prescrizione introdotta dall’art. 68 d.l. n. 18/2020, in connessione con l’art. 12 d.lgs. n. 159/2015. Il Tribunale non avrebbe applicato le disposizioni emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che si sarebbero dovute leggere in combinato disposto con la normativa in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali.

La Corte ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, pur non dedotta nei gradi di merito, non integra un’eccezione in senso stretto ed è pertanto rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, purché le circostanze risultino dagli atti già ritualmente acquisiti. Ha citato in proposito Cass. Sez. II n. 21929 del 15.10.2009 e Cass. Sez. II n. 27998 del 31.10.2018.

Nel merito, la Corte ha ricordato che l’art. 67 d.l. n. 18/2020, cd. Decreto “Cura Italia”, ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori. Il comma 4 della stessa norma ha stabilito che, per i termini di prescrizione e decadenza, si applica l’art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2015. L’art. 68 d.l. n. 18/2020 collega tale sospensione ai termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Il passaggio centrale dell’ordinanza è di carattere interpretativo. I termini di sospensione si applicano non solo alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Depongono in tal senso il dato letterale dell’art. 67 e il richiamo all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015, che prevede, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.

La Corte ha quindi ritenuto fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento della seconda doglianza, relativa all’applicazione del termine quinquennale anche ai crediti di natura tributaria. Ha cassato il decreto impugnato rinviando al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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