Sponsorizzazioni motoristiche: logo aziendale e ritorno commerciale diretto (Cass. 16230/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 25 maggio 2026, n. 16230
La Cassazione torna sulla distinzione tra spese pubblicitarie e spese di rappresentanza in relazione a una sponsorizzazione nel settore motoristico. La qualificazione dipende dalla funzione concretamente svolta dall’iniziativa e dalla prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
Questione esaminata
Una società tessile aveva versato 125.000 euro a un’impresa sportiva affinché apponesse il logo aziendale su automobili, kart, motociclette da competizione e tute dei piloti. La contribuente aveva dedotto integralmente il costo e detratto l’IVA, qualificandolo come pubblicità.
Il giudice regionale aveva invece rilevato che, durante le competizioni, veniva promosso il nome dell’impresa e il suo brand, non l’immagine dei prodotti commercializzati. Aveva pertanto qualificato la sponsorizzazione come spesa di rappresentanza, pur riconoscendone l’inerenza e la deducibilità entro i relativi limiti.
Principio affermato
Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative dirette ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo. Sono invece pubblicitarie le spese destinate prevalentemente alla promozione di prodotti, marchi, servizi o dell’attività svolta con una finalità diretta di incremento commerciale.
Le spese di sponsorizzazione rientrano nella rappresentanza quando il contribuente non dimostri che all’attività sponsorizzata è collegata una diretta aspettativa di ritorno commerciale. L’onerosità del contratto e l’obbligo dello sponsorizzato di esporre il logo non rendono automaticamente il costo una spesa pubblicitaria.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha condiviso l’accertamento secondo cui l’iniziativa mirava principalmente a diffondere il nome della società come sostenitrice delle competizioni motoristiche, migliorandone l’apprezzamento presso il pubblico locale. Non erano stati pubblicizzati specifici articoli tessili né risultava dimostrata una correlazione diretta con le vendite dei prodotti.
La finalità strategica dell’esborso è quindi decisiva: crescita dell’immagine e del prestigio conducono alla rappresentanza; promozione direttamente calibrata sui prodotti e sulle vendite conduce alla pubblicità. La contribuente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa alla Cassazione.
La pronuncia precisa infine che era ormai definitivo il riconoscimento dell’inerenza del costo. Nessuna delle parti aveva impugnato il capo della sentenza regionale che ammetteva la deduzione nei limiti previsti per le spese di rappresentanza.
Rilevanza pratica
Nei contratti di sponsorizzazione non basta prevedere l’esposizione del marchio. Per sostenere la natura pubblicitaria occorre documentare l’obiettivo commerciale immediato: prodotti presentati, pubblico destinatario, iniziative di vendita, collegamento con campagne o mercati specifici e indicatori di ritorno atteso.
Quando l’attività si limita a dare visibilità al nome dell’impresa e a migliorarne la reputazione, il costo può essere inerente ma resta soggetto ai limiti delle spese di rappresentanza. La distinzione incide sia sulla deduzione ai fini delle imposte sui redditi sia sul trattamento dell’IVA.