Termine dilatorio ex art. 12 comma 7 Statuto: decorre dal PVC, non dai successivi contatti (Cass. civ. Sez. 5 n. 16473 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 decorre dalla consegna o notificazione al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni, redatto a conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche svolte nei locali dell’impresa. Non è richiesta la notificazione di un ulteriore verbale di chiusura quando le operazioni siano state completate presso gli uffici dell’ente impositore. I successivi contatti tra le parti, anche a seguito di invito al contraddittorio, non determinano la decorrenza di un nuovo termine dilatorio. Qualora l’Ufficio formuli, successivamente alla notifica del PVC, ulteriori rilievi o nuove contestazioni, il termine decorre dal momento in cui di essi viene data notizia al contribuente, trattandosi di contestazioni non conosciute prima.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società di persone un avviso di accertamento per maggior reddito conseguito nell’anno 2016, seguito da separati avvisi ai soci per il maggior reddito di partecipazione. Società e soci impugnavano gli atti, eccependo la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, accoglieva l’appello, ritenendo violato il termine dilatorio e annullando gli avvisi di accertamento. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la decisione del giudice d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui il processo verbale di chiusura delle operazioni, di cui si richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell’avviso, deve intendersi riferito a quello redatto a conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche svolte nei locali dell’impresa. Non è richiesta dalla legge la notificazione di un diverso e ulteriore verbale di chiusura quando le operazioni siano state completate presso gli uffici dell’ente impositore (Cass. sez. V n. 17818 del 2022).
La Corte ha poi esaminato il precedente richiamato dal giudice d’appello (Cass. sez. V n. 287 del 2025), secondo cui la formulazione da parte dell’Ufficio di ulteriori rilievi o nuove contestazioni successivamente alla notifica del PVC fa decorrere il termine dilatorio dal momento in cui ne viene data notizia al contribuente. Tale principio, tuttavia, non è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale, che non ha indicato quali fossero i nuovi rilievi o le nuove contestazioni mosse dall’Agenzia dopo la consegna del PVC.
Nel caso di specie, risultava un unico accesso presso i locali dell’azienda, conclusosi con la regolare consegna del PVC il 27.7.2018, e l’avviso di accertamento era stato notificato il 12.3.2019, ben oltre i sessanta giorni. La Corte ha quindi concluso che il termine dilatorio era stato ampiamente rispettato.
La decisione impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, per un nuovo esame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.