Sponsorizzazioni sportive: la sovrafatturazione non cambia la natura pubblicitaria (Cass. 21632/2026)
Questione esaminata
Un accertamento relativo al 2007 aveva disconosciuto parte dei costi sostenuti da una società per sponsorizzare con il proprio marchio un’associazione sportiva dilettantistica. L’Amministrazione aveva ritenuto eccessivi i corrispettivi rispetto ai servizi promozionali e aveva riqualificato le somme come spese di rappresentanza, deducibili soltanto entro i limiti dell’art. 108 TUIR. La Cassazione ha esaminato se la contestazione di sovrafatturazione e antieconomicità potesse giustificare tale riqualificazione.
Principio affermato
Le spese volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o dell’attività d’impresa appartengono alla categoria dei costi pubblicitari, ontologicamente distinta dalle spese di rappresentanza. Le sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono assistite, al ricorrere delle condizioni dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, da una presunzione assoluta di natura pubblicitaria. La valutazione dell’inerenza è qualitativa e considera anche benefici indiretti, potenziali o proiettati nel futuro.
Motivazione della Cassazione
La sponsorizzazione del marchio era oggettivamente diretta alla promozione dei prodotti della società. L’Agenzia aveva contestato l’eccessiva onerosità e l’adeguatezza della spesa rispetto al ritorno commerciale, ponendo quindi un problema di inerenza o eventuale macroscopica antieconomicità. Non poteva però utilizzare tale contestazione per trasformare il costo in una spesa di rappresentanza, poiché la natura pubblicitaria dipende dalla funzione promozionale dell’operazione. La Corte ha inoltre escluso che la decisione penale di non luogo a procedere avesse valore determinante, non essendone stata dimostrata l’irrevocabilità. Accolto il motivo sulla qualificazione dei costi, la causa è stata rinviata alla Corte tributaria delle Marche.
Rilevanza pratica
Quando l’Ufficio ritiene eccessivo il costo di una sponsorizzazione, deve distinguere la possibile sovrafatturazione o mancanza di inerenza dalla diversa categoria delle spese di rappresentanza. L’impresa deve dimostrare l’effettività della prestazione promozionale e il collegamento con la propria attività, ma la sproporzione economica non muta automaticamente la natura del costo. Contratti, esposizione del marchio, materiale pubblicitario e riscontri delle iniziative svolte restano fondamentali per sostenere la deduzione.