Sponsorizzazioni sportive: i costi elevati non diventano spese di rappresentanza (Cass. 21641/2026)
Questione esaminata
Per il periodo d’imposta 2009, una società di arredamenti aveva dedotto costi sostenuti per sponsorizzare con il proprio marchio un’associazione sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle entrate li aveva riqualificati come spese di rappresentanza e ne aveva contestato l’eccessiva onerosità, l’effettività e l’inerenza. La Cassazione ha esaminato se il dubbio sulla congruità economica consentisse di modificare la natura dei costi e quale criterio dovesse guidare la verifica fiscale.
Principio affermato
I costi diretti a pubblicizzare prodotti, marchi o servizi hanno natura pubblicitaria e non possono essere trasformati in spese di rappresentanza per il solo fatto che siano elevati rispetto al ritorno commerciale immediato. Le sponsorizzazioni in favore di compagini sportive dilettantistiche sono assistite dalla presunzione assoluta di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 quando ricorrono i requisiti soggettivi, quantitativi e promozionali stabiliti dalla norma. L’inerenza deve essere valutata in senso qualitativo.
Motivazione della Cassazione
La sponsorizzazione era obiettivamente finalizzata alla diffusione del marchio e dei prodotti dell’impresa. L’Ufficio aveva in realtà messo in discussione l’adeguatezza della spesa rispetto al ritorno economico, ma aveva utilizzato tale contestazione per riqualificare il costo come rappresentanza. Secondo la Corte, natura della spesa e inerenza sono piani distinti: l’eventuale eccessiva onerosità può rilevare come indizio di macroscopica antieconomicità, ma non elimina la funzione pubblicitaria. La Cassazione ha inoltre escluso valore decisivo alla sentenza penale di non luogo a procedere, non risultando irrevocabile e non essendo stata emessa dopo un dibattimento pieno. Accolto il motivo sulla qualificazione dei costi, la causa è stata rinviata alla Corte tributaria delle Marche.
Rilevanza pratica
La contestazione fiscale delle sponsorizzazioni deve indicare con chiarezza se riguarda l’effettività della prestazione, l’inerenza, la congruità o la natura giuridica del costo. Questi profili non sono intercambiabili. L’impresa deve comunque conservare contratti, materiale promozionale e prove dell’attività svolta dall’associazione sponsorizzata, ma un costo ritenuto alto non diventa per questo una spesa di rappresentanza. La valutazione deve considerare anche i benefici indiretti, potenziali o futuri della diffusione del marchio.