Onere probatorio del contribuente su inerenza, certezza e determinatezza dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6019 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, i costi sostenuti dall’imprenditore sono deducibili solo se dotati dei requisiti della competenza temporale, della certezza quanto all’esistenza, della oggettiva determinabilità quanto all’ammontare e dell’inerenza all’attività d’impresa. Grava sul contribuente l’onere di provare non solo l’indefettibile requisito dell’inerenza, ma anche l’effettiva sussistenza dei costi e il loro preciso ammontare, mediante una documentazione di supporto dalla quale possano ricavarsi sia l’importo sia la ragione della spesa, non essendo sufficiente addurne l’avvenuta contabilizzazione. Nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta a carico dell’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto esposto nell’atto impositivo impugnato. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura sostanziale e non processuale, sicché non si applica ratione temporis alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento con i quali disconosceva la deducibilità e la detraibilità dei costi sostenuti da una società per servizi affidati in outsourcing ad altre imprese, contestando il difetto dei requisiti di inerenza, certezza e determinatezza. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli atti impositivi, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la decisione, aveva rigettato i ricorsi della contribuente. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che le circostanze di fatto addotte dalla contribuente non sarebbero state contestate dall’Amministrazione. Il motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, avendo i giudici regionali chiaramente evidenziato la mancanza di congruità, certezza e oggettiva determinabilità dei costi. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente aveva omesso di trascrivere i passaggi essenziali degli scritti di controparte, in violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c. Nel merito, la Corte ha ribadito che nel processo tributario il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione oneri di allegazione ulteriori rispetto a quanto esposto nell’atto impositivo.

Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui i costi sono deducibili solo se dotati dei requisiti di competenza, certezza, oggettiva determinabilità e inerenza, gravando sul contribuente l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei costi e il loro preciso ammontare. I giudici di legittimità hanno accertato che la sentenza impugnata si era uniformata a tali principi, avendo la contribuente prodotto una documentazione inidonea a fornire la prova richiesta: le fatture erano corredate da rapporti di lavoro che non indicavano elementi utili per la determinazione del costo delle prestazioni; i prospetti riepilogativi indicavano solo le ore complessivamente lavorate e il prezzo unitario, senza dettaglio per singola prestazione; le voci di spese anticipate non erano supportate da alcun documento; per alcuni fornitori non era stato esibito alcun contratto e quello prodotto era privo di data certa e non registrato.

La Corte ha quindi escluso la configurabilità della violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., avendo la CGT correttamente individuato nella contribuente la parte onerata di dimostrare la certezza e determinatezza dei costi, e ha precisato che la censura, sotto lo schermo della violazione di legge, sollecitava in realtà un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità. Quanto all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte ha ribadito che la norma, introdotta dall’art. 6, comma 1, della legge n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e non processuale, non essendo quindi applicabile alle fattispecie anteriori al 16 settembre 2022. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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