Società di comodo, giudicato esterno e disapplicazione dell’art. 30 l. 724/1994 (Cass. civ. Sez. V n. 2764 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di società di comodo, l’efficacia preclusiva del giudicato esterno relativo a un singolo periodo d’imposta non opera in via generale per gli altri periodi. Essa è limitata agli elementi costitutivi della fattispecie che si estendono nel tempo e che assumono carattere tendenzialmente permanente, quali le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria. Lo status di società non operativa, al contrario, non è permanente e va accertato anno per anno, essendo elemento variabile. L’art. 30 della legge n. 724/1994, che presume il carattere non operativo della società in base al mancato raggiungimento della soglia di ricavi, si pone in conflitto con gli artt. 9, paragrafo 1, e 167 della direttiva IVA e va disapplicato dal giudice nazionale, con conseguente riconoscimento del diritto alla detrazione.

Il Fatto

La società contribuente chiedeva il rimborso di un credito IVA formatosi nell’anno d’imposta 2010. L’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, sul presupposto che la società fosse una società di comodo.

La CTP di Bari rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva l’appello, rilevando che a seguito di una pronuncia della Cassazione, resa tra le stesse parti, si era formato il giudicato esterno in ordine all’esclusione della società dall’ambito della disciplina sulle società di comodo. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia è fondato. La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 13916 del 16.06.2006: il giudicato esterno su un punto fondamentale comune a due giudizi relativi al medesimo rapporto giuridico preclude il riesame dello stesso punto, anche in giudizi con finalità diverse. Tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata e non trova ostacolo nel principio di autonomia dei periodi d’imposta.

Il limite è però preciso. L’effetto preclusivo non opera indistintamente, ma è circoscritto agli elementi costitutivi della fattispecie estensibili nel tempo e insensibili al periodo d’imposta, tra cui le qualificazioni giuridiche preliminari. Esso presuppone l’esistenza del medesimo rapporto giuridico e di una questione che costituisca premessa logica indispensabile del dispositivo.

Con specifico riferimento alle società di comodo, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 20702 del 2014, Cass. n. 12829 del 2017, Cass. n. 18912 del 2018, Cass. n. 4850 del 2020): lo status di società non operativa non è permanente, ma va verificato anno per anno, ben potendo una società essere non operativa in un esercizio e operativa in quello successivo. Nel caso in esame, né l’unicità della verifica fiscale né i rilievi mossi per i diversi periodi d’imposta costituiscono un fatto a carattere stabile. Il giudicato relativo all’anno 2007 non può quindi estendersi al giudizio sul diniego di rimborso del credito IVA del 2010.

La Corte affronta poi il profilo unionale. La Corte di giustizia UE, sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024, ha affermato che l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva IVA non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo a chi effettua operazioni rilevanti di valore inferiore alla soglia nazionale, e che gli artt. 167 della direttiva nonché i principi di neutralità e proporzionalità ostano a una normativa che priva il soggetto del diritto alla detrazione per l’insufficienza delle operazioni attive. Ne deriva la disapplicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 da parte del giudice nazionale (Cass. n. 22249 del 2024; Cass. n. 24416 del 2024).

Il diritto alla detrazione non può dunque essere negato alla società che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA senza raggiungere la soglia di ricavi, a prescindere dalla prova di situazioni oggettive ostative, purché i beni e i servizi siano impiegati per le operazioni soggette ad imposta e non ricorra una frode o un abuso. La detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive, riguardo ad attività preparatorie finalizzate all’avvio dell’attività tipica. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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