| 

Consolidato fiscale: l’eccedenza ROL può risultare da comportamenti concludenti (Cass. 23825/2026)

Questione esaminata

Una società consolidante aveva impugnato una cartella IRES relativa al 2008, emessa dopo il disconoscimento della variazione in diminuzione collegata alle eccedenze di risultato operativo lordo trasferite da una società del gruppo. L’Agenzia delle entrate contestava che la consolidata non avesse compilato gli specifici righi dichiarativi destinati a manifestare la volontà di trasferire l’eccedenza. La controversia riguardava inoltre una sanzione del 30% applicata in relazione a un versamento effettuato dalla contribuente.

Principio affermato

L’omessa compilazione degli specifici campi della dichiarazione non comporta automaticamente la perdita della possibilità di utilizzare, nel consolidato nazionale, le eccedenze rilevanti ai fini della deduzione degli interessi passivi. Quando dagli atti emerge la volontà di avvalersi del regime, il trasferimento diretto dell’eccedenza alla consolidante può integrare un comportamento concludente idoneo a supplire alla mancata indicazione formale, secondo l’art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997.

Motivazione della Cassazione

L’art. 96, comma 7, TUIR, nel testo applicabile, consentiva di utilizzare a livello di gruppo l’eccedenza di interessi passivi indeducibili nei limiti del risultato operativo lordo non sfruttato dagli altri soggetti partecipanti al consolidato. La norma non prevedeva particolari adempimenti la cui omissione determinasse la decadenza dal beneficio. La Commissione regionale aveva quindi correttamente valorizzato il comportamento concludente rappresentato dal trasferimento diretto dell’eccedenza e aveva valutato complessivamente le dichiarazioni della consolidante e della consolidata. La sentenza è stata tuttavia cassata perché il giudice tributario, pur annullando integralmente la cartella, non aveva pronunciato sulla distinta legittimità della sanzione del 30%.

Rilevanza pratica

Nei gruppi che applicano il consolidato fiscale, un errore formale nella compilazione della dichiarazione non determina necessariamente la perdita dell’utilizzo delle eccedenze, purché la volontà del contribuente e la concreta attuazione dell’opzione risultino in modo univoco dalla documentazione e dai comportamenti adottati. La decisione richiede però di distinguere la questione sostanziale relativa al trasferimento del ROL dalle eventuali sanzioni e dagli altri importi iscritti a ruolo: il giudice deve pronunciarsi separatamente su ogni componente contestata della cartella.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *