IMU alloggi ALER: la rinuncia statale non esenta il contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 1401 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la rinuncia dello Stato alla propria quota dell’imposta per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dall’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, determina la devoluzione ai Comuni di tutto il gettito del tributo e non ne esclude la debenza da parte del contribuente, che resta soggetto passivo secondo l’aliquota base. La posizione degli enti assegnatari non è equiparabile a quella degli assegnatari persone fisiche né a quella dei proprietari che dimorano nell’abitazione principale, sicché la disciplina differenziata non è irragionevole. In tema di sanzioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva rileva solo se riferita al giudice, unico soggetto cui spetta accertare la ragionevolezza dell’interpretazione, e non è integrata dalle istruzioni amministrative richiamate. Il motivo che denuncia violazione di legge senza raffrontarsi con la ratio decidendi e con l’orientamento della Cassazione è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo relativo all’IMU 2012 e alla maggiore imposta pretesa dal Comune in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati agli inquilini, con riferimento alla quota erariale dello 0,38 %.

La contribuente propone ricorso per cassazione con nove motivi. Il Comune resistente si costituisce tardivamente, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Entrambe le parti depositano memoria.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla eccezione di nullità dell’avviso e la violazione delle norme sulla motivazione dell’atto, sono dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata non ha omesso la pronuncia, avendola decisa implicitamente in sede di merito. La contribuente, inoltre, non specifica la lesione del diritto di difesa. La Corte ribadisce che l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum.

I motivi quarto, quinto e sesto, relativi alla omessa pronuncia e alla motivazione in ordine all’aliquota applicata agli alloggi assegnati, sono infondati. La Corte esclude che l’equiparazione tra proprietari e assegnatari sia corretta, poiché la posizione degli enti, soggetti passivi dell’imposta, è diversa da quella degli assegnatari, persone fisiche non soggetti passivi, e da quella dei proprietari che abitano l’immobile per le proprie esigenze. Ne deriva che la disciplina differenziata non è irragionevole.

Non sussiste alcun vizio di motivazione meramente apparente. Il vizio ricorre solo quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e diritto e l’iter logico, ovvero quando la motivazione sia totalmente mancante, perplessa o fondata su un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili. Il motivo è poi inammissibile per carenza di interesse quanto ai profili di ultrapetizione, trattandosi di affermazioni eccedenti la necessità logico-giuridica della decisione, qualificabili come obiter dicta.

Il settimo motivo è infondato. La rinuncia dello Stato alla propria quota dell’imposta per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica determina la devoluzione ai Comuni di tutto il gettito, senza escluderne la debenza da parte del contribuente. Il ricorso non contiene critiche idonee a mutare l’orientamento della Corte: il motivo che denuncia la violazione di norme di diritto senza raffrontare la ratio decidendi con la giurisprudenza della Cassazione e senza argomenti per mutare orientamento è inammissibile per difetto di specificità.

Manifestamente infondati gli ultimi due motivi sulle sanzioni. La incertezza normativa oggettiva, esimente ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ravvisabile solo se riferita al giudice, non a un generico contribuente né all’Ufficio finanziario, e non è integrata dalle note e circolari amministrative richiamate. Quanto alla colpevolezza, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza necessità di provare dolo o colpa, che si presume fino a prova contraria offerta dal contribuente. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato e nulla per le spese in ragione della costituzione tardiva del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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