Nulla osta stagionale, asseverazione del professionista ausiliario del datore di lavoro (TAR Sicilia n. 1039 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro che richiede il nulla osta all’assunzione stagionale di lavoratori stranieri deve allegare l’asseverazione del professionista abilitato prescritta dall’art. 44, comma 2, D.L. n. 73/2022. Il professionista incaricato è ausiliario del datore di lavoro, che su di lui esercita poteri di selezione e controllo ai sensi dell’art. 1228 cod. civ.; la sua inerzia non è invocabile per neutralizzare la lacuna documentale. L’omesso riscontro al soccorso istruttorio e all’avviso ex art. 10-bis L. n. 241/1990 legittima l’archiviazione delle istanze e non integra vizio di carenza istruttoria, per l’operare del dovere di collaborazione e del principio di autoresponsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di datore di lavoro, ha presentato dodici istanze di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato stagionale di altrettanti stranieri. Lo Sportello Unico dell’Immigrazione ha disposto l’archiviazione con provvedimenti comunicati via pec in data 07.02.2023, rilevando l’omessa allegazione dell’asseverazione richiesta dall’art. 44 D.L. n. 73/2022.

Avverso tali atti il datore di lavoro ha proposto ricorso, deducendo eccesso di potere e violazione del principio di affidamento. Ha sostenuto di non poter rispondere del contenuto né della tardività dell’atto formato dal professionista abilitato e ha lamentato l’omessa valutazione dell’istanza di riesame del febbraio 2023. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 238 del 26.5.2023 per carenza di fumus. La causa è giunta in decisione all’udienza pubblica del 27 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma l’ammissibilità del ricorso cumulativo. Tutti i provvedimenti impugnati derivano da istanze del medesimo datore di lavoro, condividono il medesimo esito reiettivo e la stessa motivazione, incentrata sulla mancata allegazione in termini dell’asseverazione. Le censure colpiscono gli atti nella stessa misura, così da non residuare margine di differenziata valutazione di legittimità (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 10062 del 2024).

Nel merito il ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 44, comma 2, D.L. n. 73/2022: il datore di lavoro deve depositare, con la richiesta di assunzione, l’asseverazione del professionista abilitato sull’esito positivo delle verifiche di congruità dei requisiti, sull’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e sul numero delle richieste, con riguardo anche alla capacità patrimoniale, all’equilibrio economico-finanziario, al fatturato e ai dipendenti. Si tratta di ius specialis prevalente sulla disciplina generale della legge n. 183/2011 (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 1553 del 2025).

È pacifico che le istanze fossero prive di asseverazione. L’Amministrazione ha attivato il soccorso istruttorio con nota del 22.9.2022 e ha poi trasmesso l’avviso ex art. 10-bis L. n. 241/1990; nessuno dei due inviti è stato riscontrato. L’atto prodotto dal ricorrente risulta formato un mese dopo la conclusione del procedimento e non è asseverato nelle forme del d.lgs. n. 82/2005, né è provata la trasmissione allo Sportello Unico. Di qui la legittimità dell’archiviazione.

La lunga inerzia serbata dalla parte, pur a fronte degli spazi di interlocuzione procedimentale apprestati, non consente di invocare la carenza istruttoria. Anche sul privato grava un dovere di collaborazione e buona fede, ricavato dall’art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 e codificato nell’art. 1, comma 2-bis L. n. 241/1990: chi ha causato l’incompletezza istruttoria non può trarne vantaggio in sede processuale (richiamati TAR Lazio n. 13650/2024 e TAR Puglia n. 1354/2017). Opera il principio di autoresponsabilità.

Non giova l’assunto per cui l’asseverazione sfuggirebbe al controllo del datore di lavoro. Il professionista resta ausiliario del datore, che su di lui esercita un potere di selezione e controllo ex art. 1228 cod. civ.; era quindi onere del ricorrente sollecitarne l’adempimento o sostituirlo. Quanto all’istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha obbligo di pronuncia esplicita, essendo il potere espressione di discrezionalità amministrativa (richiamate Cons. Stato, sez. IV, n. 4518 del 2024 e TAR Sicilia n. 805 del 2025). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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