Ottemperanza per la Carta docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Campania n. 4906 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con l. n. 30/1997. L’accertamento del diritto del docente di ruolo all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015, contenuto in una pronuncia del giudice ordinario, è suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La nomina del commissario ad acta costituisce rimedio successivo alla diffida dell’amministrazione, che resta titolare del potere di provvedere nel termine assegnato. L’inottemperanza dell’amministrazione comporta la soccombenza e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti di ruolo, avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diverse annualità scolastiche, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio e al pagamento delle spese di lite.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, le docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, accertando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con l. n. 30/1997.
Alla luce della documentazione versata in atti, il giudice ha ritenuto fondata la domanda, non avendo l’amministrazione fornito prova di aver adempiuto all’obbligo di esecuzione della pronuncia.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, e ha designato sin d’ora il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione e ricevuta comunicazione della perdurante inerzia, avrà sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Il compenso per la funzione commissariale è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero, mentre le spese di lite sono state liquidate in euro 1.000,00 in favore della parte ricorrente, con attribuzione ai difensori.
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Nota della Redazione
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