Diritto alla terapia ABA e rimborso spese per minore autistico (TAR Calabria n. 342 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, la cognizione della domanda con cui si chiede l’accertamento del diritto del minore affetto da disturbo dello spettro autistico a essere preso in carico dall’azienda sanitaria per il trattamento con metodologia ABA. Tale prestazione rientra nei livelli essenziali di assistenza e va garantita in via diretta ovvero indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute presso professionisti privati. La c.t.u. espletata in un precedente giudizio cautelare, pur non essendo idonea al giudicato, è valutabile come argomento di prova nel processo riproposto davanti al giudice amministrativo. L’inadempimento dell’azienda sanitaria legittima il risarcimento dei danni patrimoniali, dei danni non patrimoniali dei genitori e della perdita di chance del minore.

Il Fatto

I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, accertato e certificato, hanno chiesto all’ASP territorialmente competente la presa in carico della figlia per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA. Non avendo ricevuto alcun riscontro all’istanza, hanno prima ottenuto un provvedimento cautelare dal giudice del lavoro, che aveva condannato l’azienda a erogare quindici ore settimanali di terapia o a sostenerne l’onere economico.

Poiché l’ASP non ha mai garantito la prestazione in modo continuativo, la famiglia ha sostenuto privatamente le spese di terapia. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e una precedente pronuncia di inammissibilità per difetto di identità delle situazioni sostanziali, i ricorrenti hanno riproposto la domanda davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla terapia, il rimborso delle spese pregresse e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la pretesa come domanda di accertamento di un diritto soggettivo alla prestazione sanitaria. La richiesta di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, ricondotta all’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, rientra nella cognizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il TAR ha richiamato la propria recente sentenza n. 94/2026 per la ricostruzione del quadro normativo che colloca il trattamento ABA tra i livelli essenziali di assistenza, rinviando a quella pronuncia per ragioni di economia processuale. Il diritto della minore trova riscontro negli esiti della c.t.u. disposta nel giudizio cautelare, che ha accertato la validità scientifica della terapia e il concreto beneficio per la salute della minore.

Quanto al valore probatorio, il Tribunale ha precisato che il provvedimento cautelare non è idoneo al giudicato perché privo di stabilità. Tuttavia, ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a., le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione sono valutabili come argomenti di prova. La c.t.u., in particolare, non è mezzo di prova ma mezzo di indagine, e le sue valutazioni sono state ritenute condivisibili.

Il Collegio ha poi rilevato l’inadeguatezza delle cure prestate dall’ASP, che ha riconosciuto la patologia senza prescrivere alcun trattamento elettivo, limitandosi a generiche indicazioni. Ha dunque accertato il diritto alla presa in carico per quindici ore settimanali di terapia, di cui cinque destinate alla formazione della famiglia e degli insegnanti, fino ai quattordici anni.

È stato accolto il rimborso delle spese documentate, pari a € 16.710,00, con esclusione delle note di debito prive di riscontro tracciabile. Sono stati inoltre liquidati, in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., i danni non patrimoniali dei genitori e la perdita di chance della minore, con rivalutazione e interessi dalla scadenza dei trenta giorni dall’istanza rimasta inevasa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *