Sanzione disciplinare di scuola privata straniera: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1039 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui una scuola privata straniera operante in Italia irroga una sanzione disciplinare di esclusione definitiva costituisce esercizio di autonomia organizzativa di un soggetto di diritto privato e non di pubblica amministrazione. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. La giurisdizione italiana sussiste per il criterio di collegamento della sede dell’istituto nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218. L’autorizzazione e i controlli pubblicistici sulle scuole private straniere, previsti dall’art. 366 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non attribuiscono natura pubblica all’istituto né fondano la giurisdizione amministrativa. La qualificazione come scuola non paritaria conferma l’esclusione di funzioni pubblicistiche, con salvezza degli effetti del ricorso riproposto innanzi all’A.G.O. nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 un minore frequentava un istituto facente capo a una scuola francese con sede in Firenze. A seguito di un procedimento disciplinare, il capo d’istituto disponeva nei suoi confronti l’esclusione definitiva, contestando insulti a carattere sessista rivolti a una compagna su un gruppo WhatsApp e l’introduzione nell’istituto di oggetti pericolosi, poi fatti esplodere da un altro alunno.
I legali rappresentanti del minore impugnavano il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo nullità per carenza degli elementi essenziali e violazione di legge con eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’istituto resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’improcedibilità sopravvenuta per la conclusione dell’anno scolastico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione su un doppio livello. Quanto ai limiti esterni, richiama la decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1721 del 2014, resa su un provvedimento di espulsione da una scuola germanica, che aveva affermato la giurisdizione italiana in virtù della sede dell’istituto nel territorio dello Stato e dell’assenza di esercizio di funzioni sovrane dello Stato straniero. Il TAR ritiene la soluzione applicabile anche al caso in esame, qualificando la resistente come associazione di diritto privato con sede in Firenze, circostanza pacifica tra le parti e utilizzabile ai sensi dell’art. 64, secondo comma, cod. proc. amm.
Il passaggio decisivo riguarda i limiti interni. Il provvedimento proviene da un soggetto privato e non da una pubblica amministrazione. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha più volte escluso la giurisdizione amministrativa in presenza di un’autonoma struttura organizzativa della scuola privata rispetto all’organizzazione pubblicistica dell’istruzione, chiarendo che i controlli pubblicistici e gli atti di parificazione non attribuiscono natura pubblica all’istituto. Il Collegio richiama in particolare Cass. civ., Sez. Un., n. 10728 del 1998 e le pronunce ivi citate.
Il TAR si sofferma sulla differenza rispetto alla vicenda della scuola germanica. In quel caso operava la previsione dell’art. 336, quinto comma, del d.lgs. n. 297/1994, unitamente a un accordo internazionale di mutuo riconoscimento che riconosceva valenza pubblicistica all’attività. Nel caso fiorentino manca una copertura convenzionale analoga: la legge n. 357/1957 riguarda il solo Liceo Chateaubriand di Roma e gli accordi sul percorso EsaBac attengono al riconoscimento di un percorso di studi, non a singoli istituti.
Neppure la qualificazione dell’attività di insegnamento muta l’esito. Le parti concordano sulla natura non paritaria dell’istituto, con conseguente irrilevanza della legge n. 62/2000. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 6250 del 2007) esclude che il riconoscimento legale comporti l’ingresso della scuola privata nell’organizzazione scolastica pubblica. La disciplina delle scuole non paritarie di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 250/2005 conferma il difetto di funzioni pubblicistiche.
Il TAR dichiara quindi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm., in caso di riproposizione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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