Accreditamento e limite di età del responsabile sanitario (TAR Puglia n. 1039 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette, per i limiti di età del personale, alla stessa disciplina dettata per le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. La deroga al limite di settant’anni per il responsabile sanitario, prevista dall’art. 12, comma 8, L.R. Puglia n. 9/2017, opera esclusivamente per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, e non si estende alle strutture private accreditate. L’accreditamento istituzionale costituisce una concessione amministrativa che impone il rispetto dei medesimi requisiti strutturali e organizzativi delle strutture pubbliche, con le quali condivide gli standard qualitativi delle prestazioni. È pertanto legittima la nota regionale che esclude le strutture accreditate dal beneficio della deroga, risultando coerente con la sezione A.01.03.01 del Regolamento regionale n. 3/2010.

Il Fatto

Una struttura privata monospecialistica ambulatoriale accreditata con il Servizio Sanitario Regionale ha impugnato tre note regionali con cui la Regione Puglia ha interpretato l’art. 12, comma 8, L.R. n. 9/2017 nel senso che le strutture private accreditate sono escluse dalla deroga al limite di età di settant’anni per il responsabile sanitario. La ricorrente ha dedotto la violazione della normativa nazionale e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che la deroga dovesse estendersi anche alle strutture accreditate. A supporto ha richiamato la relazione illustrativa alla legge regionale di modifica, il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 giugno 2020 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 195/2021, oltre a pareri favorevoli espressi in sede locale.

La Regione si è costituita eccependo l’infondatezza del gravame. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione. La causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 12, comma 8, L.R. n. 9/2017, nel testo modificato dall’art. 1, comma 11, L.R. n. 18/2020 e dall’art. 10, comma 1, lett. b), L.R. n. 51/2021, prevede che il limite di età massimo per il responsabile sanitario è quello fissato dalla normativa nazionale, “fatta eccezione per le strutture private mono-specialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali”. L’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce il limite a sessantacinque anni, con permanenza massima fino a settant’anni.

Il Tribunale ritiene che le strutture private accreditate soggiacciano alla normativa dettata per le strutture pubbliche quanto ai limiti di età del personale, poiché condividono con esse gli standard qualitativi da garantire nell’erogazione delle prestazioni. La ragione risiede nel sistema delle c.d. “tre A” — autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale — disegnato dal d.lgs. n. 502/1992: chi opera in regime di accreditamento è tenuto all’osservanza degli stessi requisiti strutturali e organizzativi delle strutture pubbliche.

Il Collegio qualifica l’accreditamento come concessione amministrativa, istituto non dissimile dal previgente regime della convenzione richiamato dall’art. 44 della legge n. 833/1978. Richiama sul punto Cass. sez. III civ. n. 453 del 2019 e Cons. Stato sez. III n. 6617 del 2018, nonché l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che configura un provvedimento ibrido di concessione-abilitazione tecnica (Cons. Stato sez. III n. 5216 del 2019, n. 824 del 2020, n. 6954 del 2021).

Su queste basi la Corte esclude la violazione di legge e l’eccesso di potere. L’interpretazione regionale è coerente con la sezione A.01.03.01 del Regolamento regionale n. 3/2010, che impone per le strutture accreditate limiti di età corrispondenti a quelli del personale delle Aziende sanitarie. Un’accoglizione della tesi della ricorrente avrebbe richiesto una contestuale modifica dei requisiti di accreditamento, mai intervenuta.

Il Collegio ritiene non decisive né la sentenza della Corte costituzionale n. 195/2021, poiché ricorrono le esigenze organizzative che giustificano l’equiparazione, né la nota dell’AGCM del 24 giugno 2020, che non ha impugnato il Regolamento regionale n. 3/2010 nella parte relativa ai limiti di età. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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