L’allargamento di una strada con materiale di risulta è nuova costruzione soggetta a ordine di demolizione (TAR Molise n. 345 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’allargamento di una strada vicinale realizzato mediante la stesura di materiale lapideo di risulta, ove avente dimensioni significative, è qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, con conseguente applicabilità del potere sanzionatorio demolitorio di cui all’art. 31 del medesimo d.P.R. In presenza di una pluralità di manufatti abusivi, la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica, dovendosi considerare l’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. I movimenti di terra sono attività edilizia libera solo se strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola; grava sul privato l’onere di provarne il carattere pertinenziale, trattandosi di presupposto dell’accertamento dello stato legittimo. In area gravata da vincolo paesaggistico la riconducibilità all’attività edilizia libera è comunque esclusa.
Il Fatto
Il Comune di Santa Maria del Molise ordinava la rimozione di opere edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, tra cui sbancamenti, depositi di materiale e l’allargamento di una strada vicinale. Gli ingiunti impugnavano il provvedimento, sostenendo che i singoli interventi fossero riconducibili ad attività di edilizia libera, in quanto funzionali all’esercizio dell’attività agricola e agrituristica, e che la sanzione applicabile fosse, al più, quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo i ricorrenti spontaneamente demolito la baracca in legno e ripristinato lo stato dei luoghi per gli altri interventi, ad eccezione della strada. Nel merito, ha respinto il ricorso. La Corte ha escluso che l’allargamento della strada vicinale possa configurarsi come attività edilizia libera o semplice manutenzione, qualificandolo come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, anche alla luce della perizia prodotta dalla stessa parte ricorrente, dalla quale emerge una larghezza del manufatto superiore al confine catastale.
Il Collegio ha poi rammentato che la valutazione dell’abuso edilizio deve essere complessiva e non atomistica, richiamando Cons. Stato n. 7785/2025. Ha quindi rilevato che la stessa perizia depositata dal ricorrente escludeva la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera, trattandosi di area gravata da vincolo paesaggistico. Inoltre, l’art. 6, lettera d), d.P.R. n. 380/2001 ammette come liberi solo i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, requisito la cui prova grava sul privato che invoca lo stato legittimo, onere non assolto nella fattispecie.
Quanto alla doglianza basata sulla nota del responsabile del servizio tecnico comunale che qualificava i livellamenti come attività libera, il Tribunale ne ha smentito la fondatezza, ritenendo prevalente la corretta qualificazione degli interventi come nuova costruzione e, conseguentemente, legittima l’applicazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Qualifiche di proprietario e responsabile degli abusi, non contestate, risultavano inoltre corroborate dai verbali di sopralluogo.
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Nota della Redazione
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