Offerta economica senza prezzi unitari e clausola escludente del bando (TAR Puglia n. 1039 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, l’indicazione dei prezzi unitari nell’offerta economica è chiara e vincolante e non può essere disapplicata dal giudice amministrativo. Essa non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, perché opera sul piano della conformità oggettiva dell’offerta e non su quello dei requisiti soggettivi di partecipazione. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non hanno natura provvedimentale, non integrano né rettificano il bando e, se intervenuti a gara conclusa e in pendenza di giudizio, sono del tutto irrilevanti. L’offerta priva dei prezzi unitari va esclusa e l’aggiudicazione annullata, con condanna dell’amministrazione ad aggiudicare in favore del secondo classificato ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugna la determina con cui la stazione appaltante ha aggiudicato il servizio di integrazione scolastica per un ambito territoriale. Con un’unica doglianza deduce che l’offerta dell’aggiudicataria andava esclusa per violazione dell’art. 23 del bando, che impone a pena di esclusione l’indicazione dei prezzi unitari, e contesta il calcolo dei punteggi dell’offerta economica.
La controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di prova di resistenza, nonché la nullità della clausola per violazione del principio di tassatività. In via cautelare il Tribunale ravvisa il fumus sulla prima censura ma respinge l’istanza per difetto di periculum in mora. In corso di causa la controinteressata deposita una nota con cui la stazione appaltante qualifica la prescrizione dei prezzi unitari come mero refuso; le parti resistenti eccepiscono quindi l’improcedibilità per mancata impugnazione con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito, in applicazione dell’art. 76, quarto comma, c.p.a.. Respinta quella di genericità, perché la specificità dei motivi si misura sull’intellegibilità della critica e non su formule sacramentali, e confermata tale lettura dalle difese nel merito delle controparti.
Quanto all’improcedibilità, l’eccezione è priva di pregio. La nota della stazione appaltante costituisce mera corrispondenza privata, intervenuta a gara conclusa e in pendenza del giudizio, priva di natura provvedimentale. Un ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato quindi inammissibile. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui i chiarimenti resi in corso di gara non integrano né rettificano la lex specialis, citando Cons. giust. amm. Sicilia n. 841 del 2021 e Cons. Stato Sez. V n. 3465 del 2023.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 23 del bando prescrive, a pena di esclusione, l’indicazione di prezzo complessivo, ribasso percentuale e prezzi unitari. La clausola è chiara e priva di ambiguità, e l’omissione è pacifica, ammessa dalla controinteressata e non smentita documentalmente. Il tentativo di ottenere un’interpretazione abrogante della clausola mediante un quesito alla stazione appaltante conferma l’inosservanza.
Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di nullità della clausola. L’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023 vieta requisiti di partecipazione ulteriori e attiene ai profili soggettivi dell’offerente, mentre la prescrizione contestata regola le modalità di formulazione dell’offerta, cioè la conformità oggettiva della stessa. Nel diritto amministrativo, del resto, la nullità è eccezionale e di stretta interpretazione, mentre la regola è l’annullabilità con onere di impugnazione a pena di decadenza. Richiamato il principio della natura vincolante del bando (Cons. Stato Sez. IV n. 157 del 2009), il Tribunale esclude che i chiarimenti tardivi possano modificare la disciplina di gara, pena la violazione della parità di condizioni tra i concorrenti.
Accolto il ricorso e annullata l’aggiudicazione, il Collegio accoglie la domanda di aggiudicazione in favore della ricorrente ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e rigetta quella di inefficacia del contratto, non ancora stipulato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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