Cessazione della materia del contendere e improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 45 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari, in udienza, di non avere più interesse alla pronuncia sul merito della stessa. La sopravvenuta carenza di interesse determina la cessazione della materia del contendere sulla fase cautelare, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda. Le spese di lite relative alla fase cautelare possono essere compensate, tenuto conto della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente universitaria, impugnava davanti al TAR Abruzzo una serie di deliberazioni dell’Università degli Studi di Teramo, nonché il bando per la chiamata di professori di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari GIUR-15/A e GIUR-14/A, chiedendone la sospensione cautelare. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti presentati il 23 febbraio 2026, era volto a contestare la legittimità delle procedure valutative e degli atti presupposti, inclusi quelli relativi alla chiamata dei controinteressati. Si costituivano in giudizio l’Ateneo e i controinteressati, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare. Tale dichiarazione, resa in udienza, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della fase incidentale, configurando un’ipotesi di improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio ha ritenuto che, una volta venuto meno l’interesse alla misura cautelare, non sussistano i presupposti per una decisione nel merito dell’istanza, dovendosi dichiarare l’improcedibilità della stessa. La pronuncia non incide sul giudizio di merito, che resta disciplinato dalle ordinarie regole processuali.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione dell’esito della fase cautelare e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio incidentale senza una decisione sul merito della controversia.
Nota della Redazione
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